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Document 32014R0298

Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 89 del 25.3.2014, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/298/oj

25.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 89/36


REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2014

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.

(4)

Una domanda di autorizzazione per l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti è stata presentata il 7 aprile 2011 ed è stata comunicata agli Stati membri.

(5)

L'acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati per l'impiego nei prodotti da forno fini come agenti lievitanti. I difosfati (E 450), di cui al regolamento (UE) n. 231/2012, possono essere usati in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541), riducendo in tal modo il tenore di alluminio degli alimenti trasformati. I suddetti difosfati hanno un retrogusto astringente e possono contribuire al tenore totale di sodio degli alimenti.

(6)

È opportuno stabilire specifiche per il di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, poiché la sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati al fine di ridurre il retrogusto astringente e di evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento. Andrebbe pertanto autorizzato l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Il numero E 450 (ix) dovrebbe essere assegnato al di-idrogenodifosfato di magnesio.

(7)

Sostanze simili, con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato di magnesio, sali mono- e dibasici di magnesio dell'acido ortofosforico (E343i; E343ii) sono già autorizzate per l'uso nelle stesse categorie di alimenti. L'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio come difosfato alternativo nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e il suo successivo utilizzo nei prodotti alimentari non darà luogo a un aumento dei quantitativi assunti di fosforo o di magnesio. Pertanto, la definizione della specifica e la specifica autorizzazione all'impiego del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante e regolatore di acidità non sono considerate preoccupanti per la sicurezza.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, eccetto quando l'aggiornamento in questione non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 e l'autorizzazione dell'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante non si considerano preoccupanti per la sicurezza non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

La tabella di cui alla parte C, lettera 1), è sostituita dalla seguente tabella:

«Numero E

Denominazione

E 338

Acido fosforico

E 339

Fosfati di sodio

E 340

Fosfati di potassio

E 341

Fosfati di calcio

E 343

Fosfati di magnesio

E 450

Difosfati (1)

E 451

Trifosfati

E 452

Polifosfati

2)

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a)

Nella categoria 06.2.1 «Farine», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338- 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo farina autolievitante

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

b)

Nella categoria 06.5 «Noodles», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

2 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

c)

Nella categoria 06.6 «Pastelle», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

12 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»

d)

Nella categoria 07.1 «Pane e panini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

Solo impasto per pizza (congelato o refrigerato) e “tortilla” »

e)

Nella categoria 07.2 «Prodotti da forno fini», è inserita la seguente voce dopo la voce E 338 - 452:

 

«E 450 (ix)

Di-idrogenodifosfato di magnesio

15 000

(4)(81)

 

 

(81) la quantità totale di fosfati non deve superare il livello massimo per E 338 - 452»


(1)  E 450 (ix) non è compreso»


ALLEGATO II

Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 450 (vii):

«E 450 (ix) DI-IDROGENODIFOSFATO DI MAGNESIO

Sinonimi

Pirofosfato acido di magnesio, di-idrogeno pirofosfato di monomagnesio, difosfato di magnesio, pirofosfato di magnesio

Definizione

Il di idrogenodifosfato di magnesio è il sale acido di magnesio dell'acido difosforico. È fabbricato mediante l'aggiunta di una lenta dispersione acquosa di idrossido di magnesio in acido fosforico, fino a raggiungere un rapporto molare pari a circa 1: 2 tra Mg e P. Durante la reazione la temperatura viene mantenuta inferiore a 60 °C. Alla miscela di reazione è aggiunto lo 0,1 % circa di perossido di idrogeno e la sospensione è poi riscaldata e macinata.

EINECS

244-016-8

Denominazione chimica

Di-idrogenodifosfato di monomagnesio

Formula chimica

MgH2P2O7

Peso molecolare

200,25

Tenore

Contenuto di P2O5 uguale o superiore al 68,0 % e uguale o inferiore al 70,5 %, espresso come P2O5

Contenuto di Mg uguale o superiore a 18,0 % e uguale o inferiore a 20,5 %, espresso come MgO

Descrizione

Cristalli o polvere bianchi

Identificazione

 

Solubilità

Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo

Dimensioni delle particelle:

La dimensione media delle particelle varia tra 10 e 50 μm

Purezza

 

Perdita alla combustione

Non più del 12 % (800 °C, 0,5 ore)

Fluoruro

Non più di 20 mg/kg (espressi come fluoro)

Alluminio

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 1 mg/kg»


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