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Document 32014R0298
Commission Regulation (EU) No 298/2014 of 21 March 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Magnesium dihydrogen diphosphate for use as raising agent and acidity regulator Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 298/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 89 del 25.3.2014, p. 36–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.3.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/36 |
REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2014
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il di-idrogenodifosfato di magnesio da utilizzare come agente lievitante e regolatore di acidità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 14 e l'articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce specifiche per gli additivi alimentari di cui agli allegati II e III al regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
L'elenco UE e le specifiche possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda. |
(4) |
Una domanda di autorizzazione per l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio come agente lievitante e regolatore di acidità in alcune categorie di alimenti è stata presentata il 7 aprile 2011 ed è stata comunicata agli Stati membri. |
(5) |
L'acido fosforico, i fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati (E 338-452) sono autorizzati per l'impiego nei prodotti da forno fini come agenti lievitanti. I difosfati (E 450), di cui al regolamento (UE) n. 231/2012, possono essere usati in alternativa al fosfato di sodio e alluminio (E 541), riducendo in tal modo il tenore di alluminio degli alimenti trasformati. I suddetti difosfati hanno un retrogusto astringente e possono contribuire al tenore totale di sodio degli alimenti. |
(6) |
È opportuno stabilire specifiche per il di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, poiché la sostanza può essere usata come alternativa agli altri difosfati al fine di ridurre il retrogusto astringente e di evitare di aumentare il tenore di sodio di un alimento. Andrebbe pertanto autorizzato l'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio nelle categorie 6.2.1: Farine, solo farina autolievitante; 6.5: Noodles; 6.6: Pastelle; 7.1: Pane e panini e 7.2: Prodotti da forno fini. Il numero E 450 (ix) dovrebbe essere assegnato al di-idrogenodifosfato di magnesio. |
(7) |
Sostanze simili, con contenuto uguale o superiore di magnesio rispetto al di-idrogenodifosfato di magnesio, sali mono- e dibasici di magnesio dell'acido ortofosforico (E343i; E343ii) sono già autorizzate per l'uso nelle stesse categorie di alimenti. L'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio come difosfato alternativo nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 e il suo successivo utilizzo nei prodotti alimentari non darà luogo a un aumento dei quantitativi assunti di fosforo o di magnesio. Pertanto, la definizione della specifica e la specifica autorizzazione all'impiego del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante e regolatore di acidità non sono considerate preoccupanti per la sicurezza. |
(8) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, eccetto quando l'aggiornamento in questione non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'iscrizione del di-idrogenodifosfato di magnesio nell'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 e l'autorizzazione dell'uso del di-idrogenodifosfato di magnesio (E 450 (ix)) come agente lievitante non si considerano preoccupanti per la sicurezza non è necessario chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
1) |
La tabella di cui alla parte C, lettera 1), è sostituita dalla seguente tabella:
|
2) |
L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
|
(1) E 450 (ix) non è compreso»
ALLEGATO II
Nell'allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all'additivo alimentare E 450 (vii):
«E 450 (ix) DI-IDROGENODIFOSFATO DI MAGNESIO |
|
Sinonimi |
Pirofosfato acido di magnesio, di-idrogeno pirofosfato di monomagnesio, difosfato di magnesio, pirofosfato di magnesio |
Definizione |
Il di idrogenodifosfato di magnesio è il sale acido di magnesio dell'acido difosforico. È fabbricato mediante l'aggiunta di una lenta dispersione acquosa di idrossido di magnesio in acido fosforico, fino a raggiungere un rapporto molare pari a circa 1: 2 tra Mg e P. Durante la reazione la temperatura viene mantenuta inferiore a 60 °C. Alla miscela di reazione è aggiunto lo 0,1 % circa di perossido di idrogeno e la sospensione è poi riscaldata e macinata. |
EINECS |
244-016-8 |
Denominazione chimica |
Di-idrogenodifosfato di monomagnesio |
Formula chimica |
MgH2P2O7 |
Peso molecolare |
200,25 |
Tenore |
Contenuto di P2O5 uguale o superiore al 68,0 % e uguale o inferiore al 70,5 %, espresso come P2O5 Contenuto di Mg uguale o superiore a 18,0 % e uguale o inferiore a 20,5 %, espresso come MgO |
Descrizione |
Cristalli o polvere bianchi |
Identificazione |
|
Solubilità |
Leggermente solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo |
Dimensioni delle particelle: |
La dimensione media delle particelle varia tra 10 e 50 μm |
Purezza |
|
Perdita alla combustione |
Non più del 12 % (800 °C, 0,5 ore) |
Fluoruro |
Non più di 20 mg/kg (espressi come fluoro) |
Alluminio |
Non più di 50 mg/kg |
Arsenico |
Non più di 1 mg/kg |
Cadmio |
Non più di 1 mg/kg |
Piombo |
Non più di 1 mg/kg» |