EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0104

Regolamento di esecuzione (UE) n. 104/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo ( screening ) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 34 del 5.2.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/104/oj

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 104/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo (screening) dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri tramite dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che le norme attuative da adottare ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 possano consentire l’uso di dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) e di dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) per il controllo (screening) delle persone (passeggeri e persone diverse dai passeggeri).

(2)

L’esperienza ha dimostrato che le ispezioni manuali dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri non sempre costituiscono il modo più efficiente di controllare alcune parti della persona, in particolare se tali parti non sono facilmente accessibili, ad esempio certi copricapi, ingessature o protesi.

(3)

I collaudi hanno dimostrato l’efficacia in tali casi dell’uso combinato dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi e dei dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli. Inoltre, l’impiego degli ETD e degli HHMD può agevolare la procedura di screening ed essere considerato uno strumento di controllo meno invasivo di un'ispezione manuale, costituendo pertanto un miglioramento nell’esperienza delle persone sottoposte a screening.

(4)

È pertanto utile e giustificato autorizzare tali metodi per controllare le parti della persona per le quali la perquisizione manuale sia ritenuta inefficiente e/o inopportuna quali certi copricapi, ingessature o protesi.

(5)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vale a dire la dignità umana, la libertà di culto, la non discriminazione, i diritti dei disabili, nonché il diritto alla libertà e all’incolumità. Nella misura in cui limita tali diritti e principi, la norma in questione è in realtà intesa a conseguire obiettivi di interesse generale e a soddisfare la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 52 della Carta. Il presente regolamento dev’essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3).

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sulla sicurezza dell’aviazione civile istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

(3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1)

al punto 1.3.1.1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

2)

il testo del punto 1.3.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.3.1.2.

I punti da 4.1.1.3 a 4.1.1.6 e da 4.1.1.10 a 4.1.1.11 si applicano per quanto riguarda il controllo delle persone diverse dai passeggeri.»

3)

al punto 4.1.1.2 è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD).»

4)

è aggiunto un nuovo punto 4.1.1.11 con il testo seguente:

«4.1.1.11

Si possono utilizzare dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi (ETD) combinati con dispositivi elettromagnetici portatili per la rilevazione dei metalli (HHMD) soltanto nei casi in cui l’operatore ritenga l’ispezione manuale di una determinata parte della persona, inefficiente e/o inopportuna.»


Top