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Document 32012R0570

Regolamento (UE) n. 570/2012 della Commissione, del 28 giugno 2012 , che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 169 del 29.6.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/570/oj

29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/43


REGOLAMENTO (UE) N. 570/2012 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2012

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, e l’articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e specifica le condizioni del loro impiego.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la procedura di aggiornamento dell’elenco UE degli additivi alimentari può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

È stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione per l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) come conservanti nelle bevande analcoliche analoghe al vino.

(5)

Tali bevande sono prodotte mediante l’eliminazione dell’alcol dal vino dopo la fermentazione. Al fine di evitare la fermentazione secondaria in bottiglia vengono impiegati acido sorbico e sorbati (E 200-203) ed è necessaria una successiva pastorizzazione. La pastorizzazione tuttavia modifica e degrada gli aromi e il gusto naturale di frutta del prodotto. L’aggiunta di benzoati ha un effetto sinergico con i sorbati, che consente una migliore conservazione e riduce il bisogno di pastorizzare il prodotto.

(6)

Le bevande analcoliche analoghe al vino sono presentate e commercializzate come alternativa al vino per gli adulti che scelgono di non consumare bevande alcoliche. Il consumo di tali bevande non sostituisce il consumo di bevande analcoliche. L’esposizione supplementare all’acido benzoico e ai benzoati (E 210-213) sulla base di tale nuovo impiego sarà pertanto limitata e non porterà al superamento della dose giornaliera ammissibile stabilito dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (3). È pertanto opportuno autorizzare l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino.

(7)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l’elenco UE degli additivi alimentari di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l’autorizzazione all’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) per la conservazione delle bevande analcoliche analoghe al vino costituisce un aggiornamento di tale elenco non suscettibile di avere effetti sulla salute umana, non è necessario richiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(8)

In forza delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (4), l’allegato II che istituisce l’elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro utilizzo si applica a decorrere dal 1o giugno 2013. Al fine di consentire l’impiego di acido benzoico e benzoati (E 210-213) nelle bevande analcoliche analoghe al vino prima di tale data, è necessario specificare una data di applicazione anteriore per l’impiego di tale additivo.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf

(4)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Nella parte E dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è inserita la seguente voce nella categoria di alimenti 14.2.2 «Vino e altri prodotti, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1234/2007, e bevande analoghe analcoliche» dopo la voce per l’E 200-203:

 

«E 210-213

Acido benzoico — benzoati

200

(1) (2)

Solo prodotti analcolici

Periodo di applicazione:

a decorrere dal 19 luglio 2012»


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