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Document 31995L0002

Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

GU L 61 del 18.3.1995, p. 1–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrogato da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/2/oj

31995L0002

Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 18/03/1995 pag. 0001 - 0040


DIRETTIVA 95/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti i conservanti, gli antiossidanti e altri additivi e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che l'obiettivo fondamentale nel definire norme riguardanti questi additivi alimentari e le relative condizioni di impiego deve risiedere nella protezione del consumatore;

considerando che è generalmente riconosciuto che i prodotti alimentari non lavorati e certuni altri prodotti alimentari non dovrebbero contenere additivi alimentari;

considerando che, sulla base delle ultime informazioni scientifiche e tossicologiche concernenti queste sostanze, alcune di queste devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni di impiego;

considerando che è necessario stilare norme rigorose per l'uso di additivi negli alimenti per lattanti, negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti per lo svezzamento, come citato nella direttiva 89/389/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (5), in particolare nel suo articolo 4, paragrafo 1, lettera e);

considerando che la presente direttiva non intende incidere sulle norme concernenti gli edulcoranti e i coloranti;

considerando che, in attesa di specifici provvedimenti sulla base della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente l'introduzione sul mercato di prodotti fitosanitari (6), e della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (7), certune sostanze appartenenti a tale categoria sono temporaneamente trattate dalla presente direttiva;

considerando che la Commissione deve adeguare le disposizioni comunitarie in conformità delle norme stabilite nella presente direttiva;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato interpellato per quelle sostanze che non sono ancora oggetto di una disposizione comunitaria;

considerando che è necessario includere nella presente direttiva le disposizioni specifiche relative agli additivi citate in altri provvedimenti comunitari;

considerando che è auspicabile seguire la procedura della consultazione del comitato permanente per l'alimentazione umana qualora si debba decidere se un particolare prodotto alimentare appartenga ad una data categoria di prodotti alimentari;

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza degli additivi alimentari esclusi i coloranti e gli edulcoranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno adottate in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che per gli agenti di trattamento della farina manca ancora il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana e pertanto saranno oggetto di una direttiva separata;

considerando che la presente direttiva sostituisce le direttive 64/54/CEE (8), 70/357/CEE (9), 74/329/CEE (10) e 83/463/CEE (11) e che, pertanto, queste sono abrogate dalla stessa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica facente parte della direttiva globale di cui all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE, che si applica agli additivi esclusi i coloranti, gli edulcoranti e gli agenti di trattamento delle farine.

2. Nelle derrate alimentari si possono usare unicamente additivi rispondenti ai requisiti fissati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i «conservanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

b) gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano il periodo di validità di prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

c) i «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne il maneggiamento, l'applicazione o l'impiego;

d) gli «acidi» sono sostanze che aumentano l'acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

e) i «regolatori dell'acidità» sono sostanze che modificano o controllano l'acidità o l'alcalinità di un prodotto alimentare;

f) gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;

g) gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

h) gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

i) gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

j) i «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

k) gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

l) gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la fragranza esistente di un prodotto alimentare;

m) gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

n) gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

o) gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze che, quando vengono applicate alla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

p) gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l'effetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

q) gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti;

r) i «gas d'imballaggio» sono gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

s) i «propellenti» sono gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

t) gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella;

u) gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

v) gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare. Essi comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare ed includono anche sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare;

w) gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

4. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

5. Ai fini della presente direttiva, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:

a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui alla direttiva 80/778/CEE (12);

b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o da una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

c) basi per gomma da masticare;

d) destrina bianca o gialla, amido arrostito o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido bianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;

e) cloruro d'ammonio;

f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e i loro sali, proteine del latte e glutine;

g) aminoacidi e i loro sali diversi dall'acido glutammico, la glicina, la cisteina e la cistina e i loro sali, e non aventi funzione di additivo;

h) caseinati e caseina;

i) inulina.

Articolo 2

1. Nei prodotti alimentari possono venire impiegate per gli scopi citati nell'articolo 1, paragrafo 3 solo le sostanze elencate negli allegati I, III, IV e V.

2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato I sono permessi nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'articolo 1, paragrafo 3, ad eccezione di quelli citati nell'allegato II, secondo il principio «quanto basta».

3. Salvo laddove sia specificamente previsto il paragrafo 2 non si applica ai seguenti prodotti:

a) - prodotti alimentari non lavorati,

- miele, come definito nella direttiva 74/409/CEE (13),

- oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati,

- burro,

- latte pastorizzato e sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) e panna (compresa quella intera, quella scremata e quella semiscremata),

- prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi,

- acqua minerale naturale, come definita nella direttiva 80/777/CEE (14), e acqua di sorgente,

- caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) e estratti di caffè,

- tè in foglie non aromatizzato,

- zuccheri, come definiti nella direttiva 73/437/CEE (15),

- pasta essiccata,

- latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato).

Ai sensi della presente direttiva, i termini «non lavorati» significano che i prodotti non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati tagliati, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, preparati, surgelati o congelati, refrigerati, privati degli scarti, imballati o meno;

b) agli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni dell'allegato VI;

c) ai prodotti alimentari elencati nell'allegato II che possono contenere soltanto gli additivi citati negli allegati II, III e IV e alle condizioni ivi specificate.

4. Gli additivi elencati negli allegati III e IV possono venire usati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato V possono venire usati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

6. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare in conformità della direttiva 89/398/CEE.

7. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari immessi sul mercato, salvo diversa indicazione.

8. Negli allegati della presente direttiva, «quanto basta» significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere usati secondo le norme di buona fabbricazione ad un livello non maggiore di quello necessario per realizzare lo scopo ricercato e non devono in nessun caso indurre in inganno il consumatore.

Articolo 3

1. La presenza di un additivo alimentare in un prodotto alimentare è ammissibile:

- in un prodotto alimentare composito diverso da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composito; oppure

- se il prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composito e in misura tale che il prodotto alimentare composito sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nella direttiva 89/398/CEE, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

Articolo 4

La presente direttiva lascia impregiudicate le direttive specifiche che ammettono l'utilizzo come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati.

Articolo 5

Se del caso, può essere deciso, con la procedura definita nell'articolo 6 della presente direttiva:

- se un particolare prodotto alimentare non catalogato al momento dell'adozione della presente direttiva appartenga ad una delle categorie di prodotti alimentari citate nell'articolo 2 o in uno degli allegati, oppure

- se un additivo alimentare elencato negli allegati e autorizzato in base al criterio «quanto basta» sia impiegato in conformità dei principi citati nell'articolo 2, oppure

- se una sostanza sia un additivo alimentare ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 6

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (16), in appresso denominato «comitato».

2. Il presidente investe della questione il comitato di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri istituiscono sistemi per il controllo del consumo e dell'uso degli additivi alimentari e riferiscono le loro constatazioni alla Commissione.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai mutamenti intercorsi nel mercato degli additivi alimentari e nei livelli di uso e consumo dei medesimi.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4 della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego ivi menzionate e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

Articolo 8

1. Le direttive 64/54/CEE, 70/357/CEE, 74/329/CEE e 83/463/CEE sono abrogate.

2. I riferimenti a queste direttive abrogate e ai criteri di purezza di taluni additivi alimentari in esse citati si intendono d'ora in poi come riferimenti alla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 settembre 1996 al fine di:

- entro il 25 settembre 1996 al più tardi, consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva;

- entro il 25 marzo 1997 al più tardi, vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva; i prodotti in commercio o etichettati prima di tale data che non sono conformi alla presente direttiva possono, comunque, essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PUECH

(1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 12 e GU n. C 189 del 13. 7. 1993, pag. 11.

(2) GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 26.

(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 1994 (GU n. C 172 del 24. 6. 1994, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 16 novembre 1994 (GU n. C 341 del 5. 12. 1994).

(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

(5) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(6) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10).

(7) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71.

(8) GU n. 12 del 27. 1. 1964, pag. 161/64.

(9) GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.

(10) GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

(11) GU n. L 255 del 15. 9. 1983, pag. 1.

(12) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(13) GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10.

(14) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

(15) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.

(16) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

ALLEGATO I

ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI È GENERALMENTE AUTORIZZATO L'IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

Note

1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio «quanto basta», a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all'articolo 2, paragrafo 3.

2. Le sostanze elencate ai numeri E 407 ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione.

3. Spiegazione dei simboli utilizzati:

* Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942 ed E 948 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all'articolo 2, paragrafo 3.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Le sostanze E 410, E 412, E 415 ed E 417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUÒ ESSERE UTILIZZATO UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL'ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI

PARTE A Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B Anidride solforosa e solfiti

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE C Altri conservanti

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE D Altri antiossidanti

Nota

L'asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, i singoli livelli devono venire ridotti in modo proporzionale.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ALTRI ADDITIVI AMMESSI

I livelli d'uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

COADIUVANTI E SOLVENTI VEICOLANTI AMMESSI

Nota

In questo elenco non sono incluse:

1) Le sostanze considerate in generale prodotti alimentari

2) Le sostanze di cui all'articolo 1, paragrafo 5

3) Le sostanze aventi principalmente una funzione di acido o regolatore dell'acidità, come l'acido citrico e l'idrossido d'ammonio

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA

Nota

I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati ai lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 (biossido di silicio) provenienti dall'aggiunta di preparazioni nutritive contenenti non oltre 10 g/kg di ciascuna di queste sostanze, nonché E 421 (mannitolo), quando venga usato come coadiuvante per la vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 in 1 000 parti di mannitolo).

I livelli di uso massimi indicati si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

PARTE 1 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE

Note

1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in misura corrispondente alla parte relativa, presente in tale prodotto alimentare, dell'altra sostanza.

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 2 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE

Note

1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

2. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 322 e E 471, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità dell'altra sostanza presente in tale prodotto alimentare.

3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, il livello massimo di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 3 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LO SVEZZAMENTO E PER BAMBINI IN BUONA SALUTE

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE 4 ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI

Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 dell'allegato VI.

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