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Document 62023CN0088
Case C-88/23, Parfümerie Akzente: Request for a preliminary ruling from the Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Sweden) lodged on 15 February 2023 — Parfümerie Akzente GmbH v KTF Organisation AB
Causa C-88/23, Parfümerie Akzente: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 — Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB
Causa C-88/23, Parfümerie Akzente: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 — Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB
GU C 155 del 2.5.2023, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/35 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Svezia) il 15 febbraio 2023 — Parfümerie Akzente GmbH / KTF Organisation AB
(Causa C-88/23, Parfümerie Akzente)
(2023/C 155/46)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Parti
Ricorrente: Parfümerie Akzente GmbH
Convenuta: KTF Organisation AB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, alla luce del diritto dell’Unione in generale e della sua effettiva attuazione, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE (1) debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che comporta la disapplicazione delle norme nazionali nell’ambito regolamentato, tra le quali le norme nazionali di attuazione della direttiva 2005/29/CE (2), qualora il prestatore di servizi sia stabilito e presti servizi della società dell’informazione a partire da un altro Stato membro e non ricorrano i presupposti per l’applicazione di una deroga derivante da tali disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4 [della direttiva 2000/31/CE]. |
2) |
Se l’ambito regolamentato, ai sensi della direttiva 2000/31/CE, comprenda la promozione sul sito web del venditore e la vendita online di un prodotto asseritamente etichettato in violazione dei requisiti vigenti per il prodotto in quanto tale nello Stato membro del consumatore acquirente. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 2: se, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), punto ii, della direttiva 2000/31/CE, i requisiti applicabili alla consegna o al prodotto in quanto tale siano esclusi dall’ambito regolamentato in una situazione in cui la consegna di tale prodotto costituisce una fase necessaria della promozione o della vendita online, o se si debba considerare che la consegna del prodotto stesso costituisce una fase subordinata e inscindibile dalla promozione e dalla vendita online. |
4) |
Nella valutazione delle questioni sub 2 e 3, quale significato eventualmente rivesta la circostanza che i requisiti relativi al prodotto derivano da disposizioni nazionali che attuano e completano la normativa europea di settore — tra cui l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 75/324/CEE (3) e l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento n. 1223/2009 (4) — le quali stabiliscono che, affinché tale prodotto possa essere commercializzato ovvero messo a disposizione dei consumatori finali negli Stati membri, tale prodotto deve soddisfare i suddetti requisiti. |
(1) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).
(2) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).
(3) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (GU 1975, L 147, pag. 40).
(4) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU 2009, L 342, pag. 59).