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Document 62020CJ0219

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 febbraio 2022.
LM contro Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark.
Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Articolo 5 – Sanzioni – Termine di prescrizione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva.
Causa C-219/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:89

 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

10 febbraio 2022 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione dei servizi – Distacco di lavoratori – Direttiva 96/71/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettera c) – Condizioni di lavoro e di occupazione – Retribuzione – Articolo 5 – Sanzioni – Termine di prescrizione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 41 – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 47 – Tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa C‑219/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria), con decisione del 12 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2020, nel procedimento

LM

contro

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld,

con l’intervento di:

Österreichische Gesundheitskasse,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, N. Jääskinen e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per LM, da P. Cernochova, Rechtsanwältin;

per il governo austriaco, da A. Posch, J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti;

per il governo belga, da M. Jacobs, M. Van Regemorter e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, e dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra LM e la Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (autorità amministrativa del distretto di Hartberg-Fürstenfeld, Austria), in merito all’ammenda che gli è stata inflitta da quest’ultima per l’inosservanza degli obblighi previsti dal diritto austriaco in materia di retribuzione dei lavoratori distaccati.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 96/71/CE

3

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1), prevede quanto segue:

«Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, le imprese di cui all’articolo 1, paragrafo 1 garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie in appresso indicate che, nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro, sono fissate:

da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e/o

da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale, a norma del paragrafo 8, sempreché vertano sulle attività menzionate in allegato:

(...)

c)

tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;

(...)

Ai fini della presente direttiva, la nozione di tariffa minima salariale di cui al primo comma, lettera c) è definita dalla legislazione e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato».

4

L’articolo 5 di tale direttiva così dispone:

«Gli Stati membri adottano misure adeguate in caso di inosservanza della presente direttiva.

(...)».

Direttiva 2014/67/UE

5

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71 e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU 2014, L 159, pag. 11) così recita:

«Gli Stati membri possono imporre solo gli obblighi amministrativi e le misure di controllo necessari per assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva [96/71], a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell’Unione.

A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:

(...)

b)

l’obbligo (...) di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare (...) copie (...) dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;

c)

l’obbligo di fornire i documenti di cui alla lettera b), dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;

(...)».

Diritto austriaco

6

L’articolo 7i, paragrafi 5 e 7, dell’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge recante adeguamento della normativa in materia di contratti di lavoro, BGBl., 459/1993), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AVRAG»), è così formulato:

«5.   Chiunque, nella veste di datore di lavoro, assuma o abbia assunto un lavoratore o una lavoratrice senza corrispondere almeno la retribuzione spettante in base alla legge, ai regolamenti o al contratto collettivo, fatti salvi gli elementi della retribuzione menzionati all’articolo 49, paragrafo 3, della legge federale austriaca sul regime generale di previdenza sociale, commette un illecito amministrativo ed è sanzionato dall’autorità amministrativa distrettuale con un’ammenda. In caso di violazioni dei minimi salariali comprendenti diversi periodi retributivi in modo continuativo, sussiste un unico illecito amministrativo. (...) Se la violazione dei minimi salariali riguarda fino a tre lavoratori o lavoratrici, l’ammenda prevista è compresa tra EUR 1000 ed EUR 10000 per ciascun lavoratore o lavoratrice e, in caso di recidiva, tra EUR 2000 ed EUR 20000. Ove siano interessati più di tre lavoratori o lavoratrici, l’ammenda è compresa, per ciascun lavoratore o lavoratrice, tra EUR 2000 ed EUR 20000 e, in caso di recidiva, tra EUR 4000 ed EUR 50000.

(...)

7.   Il termine di prescrizione dell’azione (procedimento sanzionatorio) (previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, della legge sulle sanzioni amministrative) è di tre anni dalla data di esigibilità della retribuzione. Nel caso di violazioni dei minimi salariali che comprendano diversi periodi retributivi continuativi, il termine di prescrizione ai sensi del primo comma decorre dalla data di esigibilità della retribuzione per l’ultimo periodo retributivo in cui è stato violato il minimo salariale. In tali casi il termine di prescrizione delle sanzioni (previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, della legge sulle sanzioni amministrative) è di cinque anni. Per quanto riguarda i pagamenti straordinari, i termini ai sensi dei primi due commi decorrono dalla fine del rispettivo anno civile (paragrafo 5, terzo comma)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

7

La GVAS s. r. o., una società con sede in Slovacchia, ha distaccato vari lavoratori in Austria.

8

Sulla base di accertamenti svolti in occasione di un controllo effettuato il 19 giugno 2016, l’autorità amministrativa del distretto di Hartberg-Fürstenfeld ha inflitto un’ammenda di importo pari a EUR 6600 a LM, nella sua qualità di rappresentante della GVAS, sulla base dell’articolo 7i, paragrafo 5, dell’AVRAG, in ragione dell’inosservanza, nei confronti di quattro lavoratori distaccati, di taluni obblighi in materia retributiva.

9

Tale decisione è stata notificata a LM il 20 febbraio 2020.

10

LM ha proposto ricorso avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria, Austria).

11

Detto giudice afferma di nutrire dubbi quanto alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’articolo 7i, paragrafo 7, dell’AVRAG, il quale prevede un termine di prescrizione di cinque anni per l’infrazione addebitata a LM ai sensi dell’articolo 7i, paragrafo 5, dell’AVRAG. Esso ritiene che un termine siffatto sia particolarmente lungo nel caso di un illecito di modesta entità in materia di diritto penale amministrativo, commesso per negligenza, e che non sia certo che un soggetto possa difendersi in modo adeguato, in particolare qualora tale difesa intervenga quasi cinque anni dopo i fatti contestati.

12

In tale contesto, il Landesverwaltungsgericht Steiermark (Tribunale amministrativo regionale della Stiria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6 della CEDU e gli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che ostino a una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione tassativo di cinque anni nel caso di un illecito colposo nell’ambito di un procedimento per illecito amministrativo».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

13

I governi austriaco e belga sostengono che la Corte non è competente a pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 6 della CEDU.

14

A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, a norma dell’articolo 267 TFUE la Corte è incompetente a pronunciarsi in materia di interpretazione di norme di diritto internazionale che vincolano gli Stati membri ma esulano dalla sfera del diritto dell’Unione (ordinanza del 6 novembre 2019, EOS Matrix, C‑234/19, non pubblicata, EU:C:2019:986, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

15

La Corte non è pertanto competente a rispondere alla questione sollevata laddove essa si riferisce all’interpretazione dell’articolo 6 della CEDU, mentre la Corte è invece competente a interpretare l’articolo 47, secondo comma, della Carta, il quale corrisponde, come precisato dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17), all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob, C‑481/19, EU:C:2021:84, punto 37).

16

Peraltro, il governo austriaco contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

17

Detto governo ritiene che tale domanda non soddisfi i requisiti previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

18

Esso afferma, per un verso, che la motivazione della questione è succinta e verte essenzialmente sulla proporzionalità delle pene, mentre la questione sollevata verte sul termine di prescrizione previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

19

Per altro verso, la domanda di pronuncia pregiudiziale non conterrebbe un’illustrazione del nesso sussistente tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e quelle di diritto nazionale di cui trattasi.

20

A tal riguardo, è opportuno ribadire che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte [v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, INPS (Assegni di natalità e di maternità per i titolari di permesso unico), C‑350/20, EU:C:2021:659, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

21

Inoltre, ai sensi dell’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

22

Nella presente causa, esponendo i dubbi che esso nutre circa la compatibilità del termine di prescrizione previsto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale con il rispetto dei diritti della difesa, il giudice del rinvio indica le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione.

23

Nel caso di specie, il giudice del rinvio individua gli articoli 41 e 47 della Carta quali disposizioni del diritto dell’Unione che richiedono, a suo avviso, un’interpretazione.

24

A questo proposito, si deve rammentare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione; tale disposizione conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse [sentenza del 19 novembre 2019, A. K. e a.(Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 78 e giurisprudenza ivi citata].

25

Orbene, è giocoforza constatare che il giudice del rinvio non illustra quali disposizioni del diritto dell’Unione la normativa di cui trattasi nel procedimento principale miri ad attuare.

26

Tanto premesso, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la presente causa si inserisce in un contesto di distacco di lavoratori e che il termine di prescrizione previsto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale riguarda un illecito in materia di violazione dei minimi salariali di lavoratori distaccati.

27

Da tali elementi risulta che il procedimento principale verte sulla sanzione inflitta in ragione dell’inosservanza dell’obbligo relativo alla tariffa minima salariale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71.

28

Invero, al fine di garantire il rispetto di un nucleo di norme imperative di protezione minima, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva citata dispone che gli Stati membri provvedano affinché, qualunque sia la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale le imprese garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie indicate in tale disposizione, tra cui le tariffe minime salariali (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Isbir, C‑522/12, EU:C:2013:711, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

29

Inoltre, dall’articolo 5 della citata direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni adeguate al fine di garantire l’esecuzione di tale obbligo.

30

In tale contesto, dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa nazionale di cui al procedimento principale, che sanziona la violazione dei minimi salariali a danno di lavoratori distaccati e che fissa il termine di prescrizione applicabile a tale illecito, costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 24 della presente sentenza, tali indicazioni sono sufficienti a stabilire un nesso tra la Carta, cui fa riferimento il giudice del rinvio, e la citata normativa nazionale.

31

Alla luce di tali elementi, si deve constatare che il giudice del rinvio ha ottemperato agli obblighi enunciati all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura.

32

Di conseguenza, la questione sollevata deve essere considerata ricevibile.

Nel merito

33

In limine occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

34

Occorre inoltre ricordare che, sulla base di una costante giurisprudenza della Corte, il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta, al riguardo, alla Corte trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di diritto dell’Unione che richiedano un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia (sentenza del 7 marzo 2017, X e X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

35

Al riguardo occorre rilevare che, come risulta dai punti 28 e 29 della presente sentenza, una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che sanziona la violazione del minimo salariale a danno di lavoratori distaccati e che fissa il termine di prescrizione applicabile a tale illecito, determina le sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo relativo alla tariffa minima salariale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della direttiva 96/71 e costituisce quindi un’attuazione dell’articolo 5 di tale direttiva.

36

Peraltro, l’articolo 41 della Carta, cui si riferisce il giudice del rinvio, non è pertinente per fornire delucidazioni a quest’ultimo nell’ambito del procedimento principale. Infatti, dal tenore letterale di tale disposizione emerge chiaramente che essa si rivolge unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, e non agli Stati membri (sentenza del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 33 e giurisprudenza citata).

37

Ciò premesso, si deve altresì ricordare che il diritto ad una buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta, riflette un principio generale del diritto dell’Unione, applicabile agli Stati membri quando attuano tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 e C‑226/19, EU:C:2020:951, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). La Corte può quindi rispondere alla questione pregiudiziale alla luce di detto principio generale del diritto dell’Unione.

38

Si deve pertanto considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l’articolo 5 della direttiva 96/71, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che prevede un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti ad obblighi riguardanti la retribuzione dei lavoratori distaccati.

39

Come si evince dall’articolo 5 di tale direttiva, il legislatore dell’Unione ha lasciato agli Stati membri il compito di determinare le sanzioni adeguate al fine di garantire, tra l’altro, l’esecuzione dell’obbligo relativo alla tariffa minima salariale previsto all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), della stessa.

40

Occorre inoltre rilevare che la medesima direttiva non enuncia alcuna norma di prescrizione riguardante l’irrogazione di sanzioni da parte delle autorità nazionali in caso di inosservanza della direttiva 96/71, in particolare del suo articolo 3.

41

In assenza di una normativa dell’Unione in materia, siffatte modalità rientrano nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, in forza del principio dell’autonomia procedurale di questi ultimi. Tali modalità non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 e C‑259/19, EU:C:2020:578, punto 83 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2021:47, punti 4546 e giurisprudenza ivi citata).

42

Gli Stati membri, quando attuano il diritto dell’Unione, sono altresì tenuti ad assicurare il rispetto del diritto a un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47, primo comma, della Carta, che costituisce una riaffermazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva [v., in tal senso, sentenza del 15 aprile 2021, État belge (Elementi successivi alla decisione di trasferimento), C‑194/19, EU:C:2021:270, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

43

Per quanto riguarda, in primo luogo, il principio di equivalenza, il rispetto di tale principio presuppone che la norma di cui trattasi si applichi indifferentemente ai procedimenti fondati sulla violazione del diritto dell’Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno con analoghi petitum e causa petendi [v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2020, Land Sachsen-Anhalt (Retribuzione dei dipendenti pubblici e dei giudici), da C‑773/18 a C‑775/18, EU:C:2020:125, punto 67 e giurisprudenza ivi citata].

44

In proposito occorre rilevare che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta affatto che il termine di prescrizione previsto dalla normativa di cui trattasi nel procedimento principale violi tale principio. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare qualsiasi eventuale violazione del principio stesso.

45

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il principio di effettività, occorre sottolineare che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, in ciascun caso, una tutela effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione e, in particolare, a garantire l’osservanza, per un verso, del principio secondo cui i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione e, per altro verso, del diritto di ogni persona, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C‑628/15, EU:C:2017:687, punto 59 e giurisprudenza ivi citata, e del 9 novembre 2017, Ispas, C‑298/16, EU:C:2017:843, punto 31).

46

A questo proposito, si deve rammentare che il principio della parità delle armi, che costituisce parte integrante del principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, sancito dalla disposizione citata, in quanto è un corollario, come, segnatamente, il principio del contraddittorio, della nozione stessa di processo equo, implica che tutte le parti debbano avere una ragionevole possibilità di presentare la propria causa e produrre prove, in condizioni che non le penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

47

Quanto ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che, come risulta dal punto 35 della presente sentenza, una normativa che sanziona la violazione del minimo salariale a danno di lavoratori distaccati e che fissa, per un siffatto illecito, un termine di prescrizione quinquennale mira a garantire il rispetto dell’obbligo relativo alla tariffa minima salariale previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale direttiva.

48

Orbene, il carattere transfrontaliero di una situazione di distacco di lavoratori e delle azioni giudiziarie conseguenti a un siffatto illecito può rendere relativamente complesso il lavoro delle autorità nazionali competenti e può quindi giustificare la fissazione di un termine di prescrizione sufficientemente lungo da consentire alle autorità nazionali competenti di perseguire e sanzionare un simile illecito.

49

Inoltre, alla luce dell’importanza attribuita dalla direttiva 96/71 all’obbligo riguardante la tariffa minima salariale, ci si può ragionevolmente attendere che i prestatori dei servizi che distaccano lavoratori nel territorio di uno Stato membro conservino le prove relative al pagamento delle retribuzioni a tali lavoratori per diversi anni.

50

Occorre peraltro rilevare, a tal proposito, che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/67 autorizza espressamente gli Stati membri ad imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di fornire determinati documenti, tra i quali le prove del pagamento delle retribuzioni, dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità competenti, entro un termine ragionevole.

51

Orbene, alla luce delle considerazioni esposte ai due punti precedenti, non appare irragionevole che, per effetto di un termine di prescrizione come quello di cui trattasi nel procedimento principale, i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri siano tenuti a conservare e a fornire le prove di pagamento delle retribuzioni per un periodo di cinque anni.

52

Tanto premesso, la fissazione di un termine di prescrizione quinquennale per un illecito riguardante la violazione dei minimi salariali di lavoratori distaccati non risulta idonea ad esporre un operatore economico diligente al rischio di non essere in grado di manifestare utilmente il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione di sanzionarlo per la commissione di un siffatto illecito, né a quello di non essere in grado di presentare la propria causa, e produrre prove, dinanzi ad un giudice.

53

Da tutte le considerazioni che precedono emerge che si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 5 della direttiva 96/71, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti ad obblighi riguardanti la retribuzione dei lavoratori distaccati.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 5 della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla luce del principio generale del diritto dell’Unione relativo al diritto a una buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che preveda un termine di prescrizione quinquennale per taluni inadempimenti ad obblighi riguardanti la retribuzione dei lavoratori distaccati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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