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Document 62008CA0377

Causa C-377/08: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2 (Sesta direttiva IVA — Art. 17, n. 3, lett. a) — Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte — Prestazioni di servizi di telecomunicazione — Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro — Art. 9, n. 2, lett. e) — Determinazione del luogo della prestazione)

GU C 205 del 29.8.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — EGN BV — Filiale Italiana/Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

(Causa C-377/08) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 17, n. 3, lett. a) - Detraibilità e rimborso dell’IVA assolta a monte - Prestazioni di servizi di telecomunicazione - Fornitura di servizi ad un destinatario stabilito in un altro Stato membro - Art. 9, n. 2, lett. e) - Determinazione del luogo della prestazione)

2009/C 205/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrente: EGN BV — Filiale Italiana

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio di Roma 2

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), e 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Prestazione di servizi di telecomunicazione transfrontalieri — Diritto del prestatore di tali servizi alla detrazione dell’imposta pagata a monte, come in regime interno

Dispositivo

L’art. 17, n. 3, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata con direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, dev’essere interpretato nel senso che un prestatore di servizi di telecomunicazione, come quello di cui trattasi nella causa principale, stabilito nel territorio di uno Stato membro, ha il diritto, in forza di tale disposizione, di detrarre o ottenere il rimborso, in tale Stato membro, dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un’impresa avente sede in un altro Stato membro, nei limiti in cui un tale prestatore avrebbe goduto di questo diritto se i servizi di cui trattasi fossero stati forniti all’interno del primo Stato membro.


(1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


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