EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1806

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

PE/50/2018/REV/1

GU L 303 del 28.11.2018, p. 39–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/05/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/oj

28.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/39


REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2018

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri («obbligo del visto») e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(3)

La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso di una serie di criteri. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare l'allegato I del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne, e l'allegato II del presente regolamento, il quale elenca i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto («esenzione dal visto»).

(4)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all'altro.

(5)

Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati I e II.

(6)

Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo (4), tali paesi non dovrebbero figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

(7)

Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (5), prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II.

(8)

Per i rifugiati statutari e gli apolidi, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati del Consiglio d'Europa, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale tali persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle normative nazionali applicabili ai rifugiati statutari e agli apolidi, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se tali categorie di persone siano esenti qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

(9)

In conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) è opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo del visto per i titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale.

(10)

È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di prevedere esenzioni dall'obbligo del visto per i titolari di alcuni passaporti diversi da quelli ordinari.

(11)

In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

(12)

Gli Stati membri dobrebbero poter avere la possibilità di dispensare dal visto i rifugiati statutari e tutti gli apolidi, sia coloro che rientrano nell'ambito della convenzione delle Nazioni Unite sullo stato degli apolidi del 28 settembre 1954 sia coloro che ne sono esclusi, nonché gli allievi di istituti scolastici partecipanti ad un viaggio di istruzione, allorquando le persone di questa categoria risiedono in uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

(13)

Il regime relativo alle possibilità di esenzione all'obbligo del visto dovrebbe rispecchiare integralmente la realtà delle prassi. Alcuni Stati membri esentano dall'obbligo del visto i membri delle forze armate cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che si spostano nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO) o del Partenariato per la pace. Tali esenzioni, fondate su obblighi internazionali che non rientrano nel diritto dell'Unione, dovrebbero tuttavia essere oggetto di un riferimento nel presente regolamento per motivi di certezza del diritto.

(14)

La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l'Unione dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell'Unione.

(15)

Occorre prevedere un meccanismo dell'Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri. Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell'Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro.

(16)

Non appena ricevono da uno Stato membro la notifica che un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II applica l'obbligo del visto per i cittadini di detto Stato membro, tutti gli Stati membri dovrebbero reagire insieme, dando così una risposta dell'Unione a una situazione che colpisce l'Unione nel suo complesso e sottopone i suoi cittadini a un trattamento diverso.

(17)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati alla seconda fase dell'applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. Il conferimento di tali poteri alla Commissione tiene conto della necessità di procedere a un dibattito politico sulla politica dell'Unione in materia di visti nello spazio Schengen. Rispecchia altresì la necessità di assicurare sufficiente trasparenza e certezza del diritto nell'applicazione del meccanismo di reciprocità a tutti i cittadini del paese terzo interessato, in particolare attraverso la corrispondente modifica temporanea dell'allegato II del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo per sospendere in via temporanea l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II («meccanismo di sospensione») in una situazione d'emergenza in cui sia necessaria una pronta risposta per risolvere le difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, tenendo conto dell'impatto generale di tale situazione d'emergenza sull'insieme dell'Unione.

(19)

Onde garantire l'applicazione efficiente del meccanismo di sospensione e di talune disposizioni del meccanismo di reciprocità e, in particolare, onde consentire che siano presi adeguatamente in considerazione tutti gli elementi pertinenti e le possibili implicazioni dell'applicazione di tali meccanismi, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla determinazione delle categorie di cittadini del paese terzo interessato che dovrebbero essere assoggettate alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di reciprocità, e della corrispondente durata di detta sospensione, nonché riguardo al meccanismo di sospensione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per l'adozione di tali atti di esecuzione si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame.

(20)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi derivanti dall'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata a cittadini di un paese terzo qualora rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna dello Stato membro interessato.

(21)

Il meccanismo di sospensione dovrebbe permettere agli Stati membri di notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e alla Commissione attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione.

(22)

In particolare, l'uso del meccanismo di sospensione dovrebbe essere agevolato con periodi di riferimento e termini brevi, consentendo una procedura rapida, e i possibili motivi di sospensione dovrebbero includere una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione nonché un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri. Una tale diminuzione nella cooperazione dovrebbe riguardare un aumento sostanziale della percentuale delle domande di riammissione rifiutate, anche di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.

(23)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(24)

Ai fini del meccanismo di sospensione, un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo dell'ordine del 3 % o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritenga appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

(25)

È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell'esenzione dall'obbligo del visto qualora ciò comporti un aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate, e anche qualora ciò comporti la presentazione di domande infondate di permessi di soggiorno.

(26)

Al fine di garantire che i requisiti specifici utilizzati per valutare l'appropriatezza dell'esenzione dall'obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.

(27)

La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per un certo paese terzo, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.

(28)

È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto in tale situazione.

(29)

La sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto mediante un atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio per le persone che si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L'atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.

(30)

Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all'attuazione del meccanismo di sospensione, date la natura politicamente sensibile di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(31)

Perché sia garantita la trasparenza del regime dei visti e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro dovrebbe comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(32)

È opportuno che le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lascino impregiudicate le norme in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(33)

In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, è necessario e opportuno, per garantire l'efficiente funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

(34)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità europea prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 539/2001 che rendono necessario derogare alle norme comuni in materia di visti, tenendo al tempo stesso conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(35)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (10).

(36)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (12).

(37)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (14).

(38)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (15). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(39)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Articolo 3

1.   I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2.   Fatti salvi gli obblighi che discendono dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti per i rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi devono essere muniti di un visto per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

1.   I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2.   Inoltre, sono esentate dall'obbligo di visto le persone seguenti:

a)

i cittadini dei paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I del presente regolamento, titolari di lasciapassare per il traffico frontaliero locale rilasciati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006, allorché tali titolari esercitano il loro diritto nell'ambito di un regime di traffico frontaliero locale;

b)

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del presente regolamento, che risiedono in uno Stato membro che applica la decisione 94/795/GAI del Consiglio (18), e che partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

c)

i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la nazionalità di nessun paese, che risiedono in uno Stato membro e che sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro.

Articolo 5

Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi terzi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente gli articoli 3 e 4 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del TFUE.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 3 o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 4, per le seguenti categorie di persone:

a)

i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali;

b)

i membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni;

c)

i membri degli equipaggi civili di navi che si recano a terra e che sono in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 19 giugno 2003 o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale;

d)

gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente;

e)

gli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali;

f)

i titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni internazionali intergovernative di cui sia membro almeno uno Stato membro o da altre entità riconosciute dallo Stato membro interessato quale soggetti di diritto internazionale ai funzionari di tali organizzazioni o entità.

2.   Uno Stato membro può dispensare dall'obbligo del visto di cui all'articolo 3:

a)

gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II o in Svizzera e in Liechtenstein, quando tali allievi partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto;

b)

i rifugiati statutari e gli apolidi, se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato il loro documento di viaggio è uno dei paesi terzi dell'allegato II;

c)

i membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO e del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951;

d)

fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti dei rifugiati, del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari, gli apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di nessun paese, che risiedono nel Regno Unito o in Irlanda e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dal Regno Unito o dall'Irlanda che è riconosciuto dallo Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 4, per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

Articolo 7

L'applicazione, da parte di un paese terzo di cui all'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a)

entro trenta giorni dall'applicazione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Tale notifica:

i)

precisa la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione;

ii)

contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comprendono la data di applicazione dell'obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l'obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate;

b)

la Commissione, immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio;

c)

se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio;

d)

la Commissione, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione;

e)

se il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione, entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell'atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto:

i)

adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la Commissione può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l'esenzione dall'obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all'atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri; oppure

ii)

presenta al comitato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). Il Parlamento europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione;

f)

se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L'atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli Stati membri, e modifica di conseguenza l'allegato II. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un'obiezione all'atto delegato a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la Commissione presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall'atto delegato devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;

g)

qualsiasi notifica successiva effettuata da un altro Stato membro a norma della lettera a) concernente il medesimo paese terzo durante il periodo di applicazione delle misure adottate a norma delle lettere e) o f) in relazione a detto paese terzo è inglobata nelle procedure in corso senza prorogare i termini o i periodi stabiliti in tali lettere;

h)

se entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l'obbligo del visto, la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall'allegato II all'allegato I;

i)

le procedure di cui alle lettere e), f) e h) non pregiudicano il diritto della Commissione di presentare in qualsiasi momento una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo interessato dall'allegato II all'allegato I;

j)

qualora il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto, lo Stato membro interessato ne dà immediata notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La notifica è pubblicata senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualsiasi atto di esecuzione o atto delegato adottato a norma della lettera e) o f) concernente il paese terzo in questione cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione di cui al primo comma della presente lettera. Nel caso in cui il paese terzo in questione abbia introdotto un obbligo di visto per i cittadini di due o più Stati membri, l'atto di esecuzione o l'atto delegato concernente detto paese terzo cessa di produrre effetti sette giorni dopo la pubblicazione della notifica relativa all'ultimo Stato membro i cui cittadini erano sottoposti all'obbligo del visto da parte di tale paese terzo. La nota in calce di cui al primo comma, lettera f), è soppressa nel momento in cui l'atto delegato interessato cessa di produrre effetti. Le informazioni su tale cessazione degli effetti sono pubblicate senza indugio dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nel caso in cui il paese terzo in questione revochi l'obbligo del visto senza che lo Stato membro interessato ne dia notifica a norma del primo comma della presente lettera, la Commissione procede senza indugio, di propria iniziativa, alla pubblicazione di cui allo stesso comma e si applica il secondo comma della presente lettera.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 4, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo.

2.   Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle circostanze seguenti:

a)

un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;

b)

un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;

c)

una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo;

d)

un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi collegati ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.

La notifica di cui al primo comma del presente paragrafo precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 6, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Se la Commissione, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 6.

Ai fini del primo comma, la mancata cooperazione in materia di riammissione può includere, ad esempio:

il rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione,

il mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione; oppure

la denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione.

4.   La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo.

La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 6.

5.   La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)

se sussistono alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

b)

il numero di Stati membri interessati da alcune delle circostanze di cui al paragrafo 2;

c)

le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;

d)

le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;

e)

le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 6, lettera a).

f)

la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.

6.   Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 3, della relazione di cui al paragrafo 4, o dell'esame di cui al paragrafo 5, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:

i)

ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;

ii)

è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 3;

iii)

ha presentato la relazione di cui al paragrafo 4; o

iv)

ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b)

se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi prima della scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell'articolo 10 che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 7, il periodo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 6, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'articolo 12.

7.   Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.

8.   Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 7, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6, lettera a) del presente articolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9

1.   Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

2.   Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 8 e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

Articolo 10

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

4.   La delega di potere di cui all'articolo 7, lettera f), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

6.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

8.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Articolo 11

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12

1.   Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 6, entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di dette misure.

2.   La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 2 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 novembre 2018.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  Si veda allegato III.

(4)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(6)  Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1).

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(10)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(11)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(12)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(13)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(14)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(15)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(16)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(17)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(18)  Decisione 94/795/GAI del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro (GU L 327 del 19.12.1994, pag. 1).


ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE

1.   STATI

Afghanistan

Armenia

Angola

Azerbaigian

Bangladesh

Burkina Faso

Bahrein

Burundi

Benin

Bolivia

Bhutan

Botswana

Bielorussia

Belize

Repubblica democratica del Congo

Repubblica centrafricana

Congo

Costa d'Avorio

Camerun

Cina

Cuba

Capo Verde

Gibuti

Repubblica dominicana

Algeria

Ecuador

Egitto

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Figi

Gabon

Ghana

Gambia

Guinea

Guinea equatoriale

Guinea Bissau

Guyana

Haiti

Indonesia

India

Iran

Iraq

Giamaica

Giordania

Kenya

Kirghizistan

Cambogia

Comore

Corea del Nord

Kuwait

Kazakstan

Laos

Libano

Sri Lanka

Liberia

Lesotho

Libia

Marocco

Madagascar

Mali

Myanmar/Birmania

Mongolia

Mauritania

Maldive

Malawi

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Nepal

Oman

Paua Nuova Guinea

Filippine

Pakistan

Qatar

Russia

Ruanda

Arabia Saudita

Sudan

Sierra Leone

Senegal

Somalia

Suriname

Sud Sudan

São Tomé e Príncipe

Siria

Chad

Togo

Thailandia

Tagikistan

Turkmenistan

Tunisia

Turchia

Tanzania

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Sudafrica

Zambia

Zimbabwe

2.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

L'Autorità palestinese


ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI TERZI I CUI CITTADINI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DEL VISTO ALL'ATTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI PER SOGGIORNI LA CUI DURATA GLOBALE NON SIA SUPERIORE A 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI

1.   STATI

ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1)

Andorra

Emirati arabi uniti (2)

Antigua e Barbuda

Albania (1)

Argentina

Australia

Bosnia-Erzegovina (1)

Barbados

Brunei

Brasile

Bahama

Canada

Cile

Colombia

Costa Rica

Dominica (2)

Micronesia (2)

Grenada (2)

Georgia (3)

Guatemala

Honduras

Israele

Giappone

Kiribati (2)

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Corea del Sud

Santa Lucia (2)

Monaco

Moldova (4)

Montenegro (5)

Isole Marshall (6)

Maurizio

Messico

Malesia

Nicaragua

Nauru (6)

Nuova Zelanda

Panama

Perù (6)

Palau (6)

Paraguay

Serbia (esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)) (5)

Isole Salomone

Seicelle

Singapore

San Marino

El Salvador

Timor Leste (6)

Tonga (6)

Trinidad e Tobago

Tuvalu (6)

Ucraina (7)

Stati Uniti

Uruguay

Santa Sede

Saint Vincent e Grenadine (6)

Venezuela

Vanuatu (6)

Samoa

2.   REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong (8)

RAS di Macao (9)

3.   CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC)

British overseas citizens (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS).

4.   ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan (10)


(1)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

(2)  Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(3)  L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(4)  L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Moldova conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(5)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

(6)  Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

(7)  L'esenzione dall'obbligo del visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

(8)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

(9)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

(10)  L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d'identità.


ALLEGATO III

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio

(GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio

(GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio

(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

 

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 18, lettera B

 

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio

(GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3)

 

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio

(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, undicesimo trattino, con riferimento al regolamento (CE) n. 539/2001 e al punto 11(B)(3) dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio

(GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23)

 

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio

(GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1091/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1)

 

Regolamento (UE) n. 1211/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6)

 

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera k), quarto trattino e al punto 13(B)(2) dell'allegato

Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) n. 1289/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74)

 

Regolamento (UE) n. 259/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9)

 

Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67)

 

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1)

 

Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7)

 

Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1)

 


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 539/2001

Presente regolamento

Articolo -1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 4, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 5

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 7

Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo1 bis, paragrafo 2 bis

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo1 bis, paragrafo 2 ter

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo1 bis, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo1 bis, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo1 bis, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 7

Articolo1 bis, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 8

Articolo 1 ter

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 1 quater

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 4 bis

Articolo 11

Articolo 4ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 4ter, paragrafo 2 bis

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 4ter, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 4ter, paragrafo 3 bis

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 4ter, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 4ter, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 4ter, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 5

Articolo 12

Articolo 6

Articolo 13

Articolo 7

Articolo 14

Articolo 8

Articolo 15

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


Top