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Document 31997D0189
97/189/EC: Council Decision of 17 March 1997 authorizing the Federal Republic of Germany and the French Republic to apply a measure derogating from Article 3 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes
97/189/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
97/189/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
GU L 80 del 21.3.1997, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
97/189/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 21/03/1997 pag. 0020 - 0020
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (97/189/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, vista la proposta della Commissione, considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali; considerando che con lettere protocollate alla Commissione rispettivamente in data 13 agosto e 11 settembre 1996 i governi della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese hanno chiesto l'autorizzazione ad introdurre una misura speciale concernente la costruzione e la manutenzione di un ponte stradale transfrontaliero sul Reno tra Altenheim, situato in territorio francese, e Eschau, situato in territorio tedesco; considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 della sesta direttiva, gli altri Stati membri sono stati informati il 10 ottobre 1996 circa le richieste di autorizzazione ricevute dalla Repubblica federale di Germania della Repubblica francese; considerando che la misura particolare consiste nel considerare tutto il cantiere, fino al collaudo del ponte, e il ponte frontaliero, a partire dalla data del collaudo e per la durata di dieci anni e decorrere da tale data, come territorio francese per quel che riguarda le forniture di beni e le prestazioni di servizi, nonché le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione o alla manutenzione del ponte; considerando che, in assenza di una misura particolare, per ciascuna fornitura di beni o prestazioni di servizi effettuata per la costruzione e la manutenzione del ponte in questione occorrerebbe accertare se il luogo dell'operazione imponibile sia il territorio della Repubblica federale di Germania o quello della Repubblica francese; che, di conseguenza, un simile regime di imposizione sarebbe in pratica molto complicato per gli operatori incaricati dei lavori in oggetto; considerando che l'obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura per la riscossione delle imposte relative alla costruzione e alla manutenzione del ponte in questione; considerando che la deroga non influirà sull'importo dell'imposta da versare allo stadio del consumo finale e non vi sarà pertanto alcun effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all'articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono autorizzate, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione e alla manutenzione del ponte stradale sul Reno tra Altenheim, situata sul territorio francese, e Eschau, situata sul territorio tedesco, a considerare: - tutto il cantiere come facente parte del territorio francese fino al collaudo del ponte; - il ponte frontaliero come facente parte del territorio francese a partire dal collaudo e per dieci anni a decorrere da tale data. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente G. ZALM (1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 20. 12. 1996, pag. 89).