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Document 31976L0399

Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

GU L 108 del 26.4.1976, p. 19–20 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2009; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/399/oj

31976L0399

Direttiva 76/399/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 108 del 26/04/1976 pag. 0019 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0229
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 15 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0229
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0003


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

recante quinta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana

( 76/399/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all ' alimentazione umana ( 3 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 70/358/CEE ( 4 ) , contiene un elenco comune di sostanze coloranti ;

considerando che dall ' adozione della direttiva succitata , i metodi d ' esame tossicologico degli additivi alimentari e , più particolarmente , la valutazione e l 'interpretazione dei dati biologici e chimici hanno compiuto progressi considerevoli ;

considerando che , in base alle esigenze attuali di innocuità dei coloranti risulta che non è più possibile autorizzare l ' impiego negli alimenti di alcuni tra questi coloranti ;

considerando che il divieto di tali sostanze deve essere posto in atto in modo da tutelare la sanità pubblica , evitando al tempo stesso , per quanto possibile , eventuali perturbazioni di carattere tecnologico ed economico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . Gli allegati I e III della direttiva del 23 ottobre 1962 sono così modificati :

Le seguenti sostanze coloranti sono soppresse in data 1° gennaio 1977 :

E 103 Crisoina S ,

E 105 Giallo solido ,

E 111 Arancio GGN ,

E 121 Oricello , orceina ,

E 125 Scarlatto GN ,

E 126 Ponceau 6 R ,

E 130 Blu antrachinone ( blu d ' indantrene RS )

E 152 Nero 7984 ,

E 181 Terra d ' ombra bruciata .

2 . A decorrere dal 1° gennaio 1978 , la commercializzazione dei prodotti destinati all ' alimentazione umana contenenti una o più sostanze coloranti elencate al paragrafo 1 è vietata .

Articolo 2

Gli Stati membri autorizzati a vietare sino al 31 dicembre 1975 l ' impiego , nei prodotti destinati all ' alimentazione umana , di una o di più sostanze coloranti elencate all ' articolo 1 , paragrafo 1 , possono mantenere codesto divieto anche oltre tale data .

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro le date fissate all ' articolo 1 e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 6 aprile 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 79 del 5 . 4 . 1976 , pag . 46 .

( 2 ) GU n . C 50 del 4 . 3 . 1976 , pag . 8 .

( 3 ) GU n . 115 dell ' 11 . 11 . 1962 , pag . 2645/62 .

( 4 ) GU n . L 157 del 18 . 7 . 1970 , pag . 36 .

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