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Document 31964D0300

64/300/CEE: Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 1964, relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

GU 77 del 21.5.1964, p. 1206–1207 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1963-1964 pag. 141 - 142

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1964/300/oj

31964D0300

64/300/CEE: Decisione del Consiglio, dell'8 maggio 1964, relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea

Gazzetta ufficiale n. 077 del 21/05/1964 pag. 1206 - 1207
edizione speciale finlandese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 10 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0141
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0031


DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 1964 relativa alla collaborazione tra le Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea (64/300/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 105, paragrafo 1, e 145 primo trattino,

Vista la raccomandazione della Commissione del 19 giugno 1963,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

Considerando che la progressiva realizzazione dell'unione economica deve implicare l'attuazione di politiche economiche e monetarie intese ad assicurare la stabilità delle parità di cambio tra le monete degli Stati membri;

Considerando che l'organizzazione di consultazioni tra le Banche centrali degli Stati membri, che precedessero, per quanto possibile, le decisioni da prendere da parte di queste ultime, è suscettibile di promuovere un coordinamento piú stretto delle politiche monetarie degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

Allo scopo di sviluppare la collaborazione fra le Banche centrali degli Stati membri, è istituito un «Comitato dei governatori delle Banche centrali degli Stati membri della Comunità Economica Europea», qui di seguito denominato «il Comitato».

Articolo 2

I membri del Comitato sono i governatori delle Banche centrali degli Stati membri. In caso di impedimento, essi possono farsi rappresentare da un altro membro della direzione del loro istituto. (1) GU n. 24 dell'8.2.1964, pag. 409/64. (2) GU n. 38 del 5.3.1964, pag. 652/64.

La Commissione è, in linea di massima, invitata a farsi rappresentare da uno dei suoi membri alle sessioni del Comitato.

Il Comitato può inoltre, se lo ritiene necessario, invitare personalità qualificate e in particolare il presidente del Comitato monetario o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, uno dei due vicepresidenti di tale Comitato.

Articolo 3

Il Comitato ha il compito: - di procedere a consultazioni in merito ai principi generali e alle grandi linee della politica delle Banche centrali, principalmente in materia di credito, di mercato monetario e di mercato dei cambi;

- di procedere regolarmente a scambi d'informazioni in merito alle misure principali che rientrano nella competenza delle Banche centrali e di esaminare le misure stesse. Tale esame precede l'adozione di dette misure, se le circostanze, e in particolare i termini della loro adozione, lo permettono.

Nello svolgimento del suo compito, il Comitato segue l'evoluzione della situazione monetaria nella Comunità e all'esterno.

Articolo 4

Il Comitato si riunisce a intervalli regolari e ogni qualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione può chiedere al Comitato di riunirsi d'urgenza, qualora le sembri che la situazione lo esiga.

Articolo 5

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno e organizza il suo servizio di segreteria.

Fatto a Bruxelles, addí 8 maggio 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT

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