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Document 11997D/PRO/04

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla posizione des Regno Unito e dell'Irlanda

GU C 340 del 10.11.1997, p. 99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/ams/pro_4/sign

11997D/PRO/04

Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla posizione des Regno Unito e dell'Irlanda

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0099


Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi - Protocolli allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea - Protocollo sulla posizione des Regno Unito e dell'Irlanda

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,

CONSIDERANDO il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 7 A del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato sull'Unione europea:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.

Articolo 2

In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.

Articolo 3

1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati membri sono abilitati a partecipare. In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, si definisce maggioranza qualificata una proporzione dei voti ponderati dei membri del Consiglio interessati equivalente a quella prevista al predetto articolo 148, paragrafo 2.

Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.

2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.

Articolo 4

Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 A, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 5

Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni.

Articolo 6

Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma del titolo III bis del trattato che istituisce la Comunità europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni di tale trattato, compreso l'articolo 73 P.

Articolo 7

Gli articoli 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Articolo 8

L'Irlanda può notificare per iscritto al presidente del Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.

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