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Document 32008D0415

2008/415/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 2169]

GU L 146 del 5.6.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/415/oj

5.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 2169]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2008/415/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento.

(4)

Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

(5)

Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il 13 dicembre 2007 esso ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dalla Comunità al Regno Unito

1.   Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Destinatario

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.


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