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Document 31998R1564

Regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione del 20 luglio 1998 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

GU L 203 del 21.7.1998, p. 6–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1564/oj

31998R1564

Regolamento (CE) n. 1564/98 della Commissione del 20 luglio 1998 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 21/07/1998 pag. 0006 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1564/98 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 1998 relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che la produzione di orzo in Spagna supera il fabbisogno di questo paese;

considerando che le possibilità di assorbimento di questa eccedenza da parte del mercato della Comunità sono limitate;

considerando che il mercato spagnolo può essere alleggerito grazie all'esportazione verso i paesi terzi di parte delle eccedenze di orzo; che, tenuto conto dei corsi del mercato mondiale dell'orzo, l'esportazione è possibile soltanto mediante una restituzione;

considerando, tuttavia, che il regime delle restituzioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguarda le esportazioni da qualsiasi Stato membro; che pertanto tale regime non solo non è appropriato alla soluzione del prodotto in oggetto, ma può anche incoraggiare l'esportazione dell'orzo da Stati membri che si trovano in una situazione di mercato diversa da quella della Spagna;

considerando che, mancando misure adeguate, è prevedibile che durante la campagna in Spagna, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, siano destinati all'intervento ingenti quantitativi di orzo la cui unica possibilità di smercio è comunque l'esportazione nei paesi terzi; che, per evitare tale intervento, è opportuno adottare, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento, una misura particolare d'intervento intesa ad alleggerire il mercato spagnolo; che è inoltre opportuno dare a tale misura il carattere di un incoraggiamento diretto delle esportazioni ed evitare così le spese elevatissime che risulterebbero per il bilancio comunitario da misure di acquisto o di ammasso di prodotti, che dovrebbero comunque essere destinati all'esportazione; che la concessione di una restituzione il cui importo fosse determinato mediante gara e relativa alla sola produzione esportata dalla Spagna può costituire una misura appropriata;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per l'orzo corrispondente alla qualità richiesta per essere accettata all'intervento, quale è definita dal regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1424/98 (4); che l'organismo competente deve accordare la conformità dell'orzo esportato a detta qualità;

considerando che la natura e gli obiettivi di tale misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (5), modificato dal regolamento (CE) n. 2052/97 (6);

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che una cauzione di 12 ECU/t, da costituire al momento della presentazione dell'offerta, può garantire il rispetto di tale obbligo;

considerando che i cereali in esame devono essere effettivamente esportati a partire dallo Stato membro per il quale era stata istituita una misura particolare d'intervento; che ritorna dunque necessaria la limitazione dell'uso dei titoli di esportazione esclusivamente alle esportazioni effettuate a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto;

considerando che, per assicurare un uguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Una misura particolare d'intervento, sotto forma di restituzione all'esportazione, è applicata a 250 000 t di orzo prodotto in Spagna.

L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 nonché le relative disposizioni di applicazione sono applicabili, per quanto di ragione, alla suddetta restituzione.

2. L'organismo d'intervento spagnolo è incaricato dell'applicazione della misura di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Per determinare l'importo della restituzione di cui all'articolo 1, si procede a una gara.

2. La gara ha per oggetto i quantitativi di orzo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, da esportare verso qualsiasi paese terzo.

3. La gara è indetta fino al 27 maggio 1999. Fino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 luglio 1998.

4. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo d'intervento spagnolo precisato nel bando di gara.

5. La gara si effettua conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 1501/95.

Articolo 3

Un'offerta è valida soltanto se:

a) verte su 1 000 t almeno,

b) è accompagnata da un impegno scritto che precisa che l'offerta verte esclusivamente su orzo prodotto in Spagna e che sarà esportato dalla Spagna.

Se l'impegno di cui alla lettera b) non è rispettato, la cauzione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (7) è incamerata, salvo in caso di forza maggiore.

Articolo 4

Nell'ambito della gara di cui all'articolo 2, la domanda e il titolo di esportazione recano, nella casella 20, la seguente dicitura:

«Reglamento (CE) n° 1564/98 certificado válido exclusivamente en España».

Articolo 5

La cauzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1501/95 è di 12 ECU/t.

Articolo 6

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (8), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nel quadro della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese.

3. In deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli di esportazione nel quadro della presente gara sono validi esclusivamente in Spagna.

Articolo 7

1. La Commissione decide secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto, fra l'altro, dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

- di non dar seguito alla gara.

2. Qualora sia fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità dell'orzo esportato corrisponde almeno alla qualità richiesta per l'intervento in Spagna, quale è definita dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 689/92.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta a un'analisi della merce caricata e tiene a disposizione della Commissione un campione supplementare di ciascuna partita, prelevato e sigillato in presenza dell'aggiudicatario o di un suo rappresentante.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Qualora la qualità non sia conforme a quella prevista al paragrafo 3, la restituzione è ridotta di 15 ECU/t.

Articolo 8

Le offerte devono pervenire alla Commissione, tramite l'organismo d'intervento spagnolo, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema che figura in allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, l'organismo d'intervento spagnolo ne informa la Commissione entro lo stesso termine di cui al primo comma.

Le ore limite fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

(4) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 14.

(5) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

(6) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

(7) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(8) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo spagnolo verso qualsiasi paese terzo

[Regolamento (CE) n. 1564/98]

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora) 1

Numerazione dei concorrenti 2

Quantità in tonnellate 3

Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata

1 2 3 ecc. >FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI-C-1]:

>SPAZIO PER TABELLA>

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