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Document 31991R2081

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/91 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1991 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo

GU L 193 del 17.7.1991, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/08/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2081/oj

31991R2081

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/91 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1991 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo -

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 17/07/1991 pag. 0010 - 0012


REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/91 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1991 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1991/1992 nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 stabilisce che ogni anno venga fissato un prezzo di riferimento per il vino rosso e un prezzo di riferimento per il vino bianco; che tali prezzi di riferimento devono essere fissati in base ai prezzi d'orientamento dei tipi di vino da tavola rosso e bianco più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese occasionate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati;

considerando che i tipi di vino da tavola più rappresentativi della produzione comunitaria sono i tipi R I e A I definiti all'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87; che i prezzi d'orientamento loro applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1736/91 del Consiglio (3) allo stesso livello di quello ritenuto per la campagna precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 822/87, devono essere fissati i prezzi di riferimento anche per i succhi d'uva (compresi i mosti) di cui ai codici NC 2009 60 e 2204 30 91, per i succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) concentrati di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99, per i mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, per i vini alcolizzati di cui alla nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata nonché per i vini liquorosi di cui alla nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata;

considerando che inoltre, dovendosi fissare i prezzi di riferimento particolari per i prodotti in funzione delle loro particolari caratteristiche o delle loro particolari utilizzazioni, è opportuno fissare i prezzi di riferimento per i vini ottenuti dai vitigni Riesling o Sylvaner, nonché per i vini liquorosi destinati all'elaborazione di prodotti diversi da quelli di cui al codice NC 2204; che, infine, devono essere calcolati gli importi forfettari corrispondenti alle spese normali di condizionamento, affinché siano maggiorati degli stessi importi i prezzi di riferimento dei vari prodotti nel caso in cui questi prodotti siano condizionati in recipienti di 2 litri o meno, oppure in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri;

considerando che i prezzi di riferimento all'ettolitro dei vini liquorosi devono essere fissati tenuto conto dei prezzi praticati all'interno della Comunità per questi prodotti; che taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, 2204 21 39, 2204 29 35 e 2204 29 39, sono caratterizzati da un contenuto di estratto secco totale superiore ai limiti considerati normali; che, in applicazione delle norme del capitolo 22, nota complementare 3, lettera b) della nomenclatura combinata, tali vini liquorosi non sono classificati nella categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico, ma nella categoria più elevata, e sono pertanto assoggettati all'osservanza di un prezzo di riferimento superiore a quello fissato per la categoria corrispondente al loro titolo alcolometrico; che, inoltre, il meccanismo di cui sopra non si applica a taluni vini liquorosi concorrenti classificati nei codici NC 2204 21 e 2204 29; che, visto il volume delle importazioni di tali vini, è opportuno fissare, per questi vini, prezzi di riferimento che garantiscano una eguaglianza di trattamento tra i diversi vini liquorosi;

considerando che l'articolo 53, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CEE) n. 822/87 prevede che il prezzo di riferimento può essere adattato per le parti geografiche non europee della Comunità; che per il momento la situazione del mercato esige tale adattamento soltanto nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion;

considerando che le spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati e calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 344/79 del Consiglio (4) possono essere valutate forfettariamente; che tali spese e gli altri elementi considerati non hanno subito sensibili aumenti dopo l'ultima fissazione;

considerando che, nel fissare i prezzi di riferimento, è opportuno tener conto dei criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 344/79; che, tenuto conto degli obiettivi della politica vitivinicola comunitaria, nonché del contributo che la Comunità intende apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale occorre fissare per la campagna 1991/1992 i prezzi di riferimento, nonché gli importi forfettari, agli stessi livelli che erano stati presi in considerazione per la campagna precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992 i prezzi di riferimento sono fissati come segue:

A. Prodotti di cui ai codici NC 2204 21 e 2204 29:

1) vino rosso e rosato:

4,37 ecu/% effettivo/hl;

2) vino bianco diverso da quello di cui al punto 3:

4,37 ecu/% vol effettivo/hl;

3) vino bianco presentato all'importazione sotto il nome del vitigno Riesling o Sylvaner:

88,76 ecu/hl;

4) vino alcolizzato ai sensi della nota complementare 4, lettera b) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

2,59 ecu/% vol effettivo/hl;

5) mosto di uve fresche mutizzato con alcole, ai sensi della nota complementare 4, lettera a) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

2,78 ecu/% vol totale/hl;

6) vino liquoroso dei seguenti codici NC ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39: 69 ecu/hl;

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49:

aa) di 15 % vol che presentano più di 130 g e non più di 330 g di estratto secco totale/l: 69 ecu/hl,

bb) altri: 75,20 ecu/hl;

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59: 92 ecu/hl;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90: 99,30 ecu/hl;

7) vino liquoroso ai sensi della nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata, destinato alla trasformazione in prodotti diversi da quelli del codice NC 2204:

a) ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 29 35 e ex 2204 29 39: 60,60 ecu/hl;

b) ex 2204 21 41, ex 2204 21 49, ex 2204 29 41 e ex 2204 29 49: 64,80 ecu/hl;

c) ex 2204 21 51, ex 2204 21 59, ex 2204 29 51 e ex 2204 29 59: 78,40 ecu/hl;

d) ex 2204 21 90 e ex 2204 29 90: 86,70 ecu/hl.

B. I prezzi di riferimento per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1 e 2, sono maggiorati di 1 ecu/% vol effettivo/hl se il vino è importato nel dipartimento francese d'oltremare della Réunion.

C. Prodotti di cui ai codici NC 2009 60, 2204 30 91 e 2204 30 99:

1) succhi (compresi i mosti) di uve, concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati pari o inferiore al 30 %, dei codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99:

a) bianchi: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,

b) altri: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl;

2) succhi (compresi i mosti) di uve concentrati o no, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %, di cui ai codici NC ex 2009 60, ex 2204 30 91 e ex 2204 30 99:

a) bianchi: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl,

b) altri: 3,98 ecu/% vol potenziale/hl.

D. L'importo forfettario per ettolitro da aggiungere per i prodotti di cui alla lettera A, punti 1, 2, 3 e 6 è fissato a:

- 42,30 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità di 2 litri o meno,

- 21,15 ecu/hl se sono condizionati in recipienti di capacità superiore a 2 litri e non superiore a 20 litri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 10. (4) GU n. L 84 del 5. 3. 1979, pag. 67.

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