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Document 31990R3069

Regolamento (CEE) n. 3069/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la repubblica araba d'Egitto

GU L 295 del 26.10.1990, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3069/oj

31990R3069

Regolamento (CEE) n. 3069/90 del Consiglio, del 22 ottobre 1990, che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di " prodotti originari " ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la repubblica araba d'Egitto

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 26/10/1990 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0104
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0104


REGOLAMENTO (CEE) N. 3069/90 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1990 che modifica di nuovo gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978;

considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa (2) dell'accordo precitato, in seguito denominato « protocollo », modificato dalla decisione n. 1/81 del Consiglio di cooperazione (3), dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ecu la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti;

considerando che gli importi in ecu espressi in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1988 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1986; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferimento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che, per evitare tale risultato, è opportuno aumentare detti limiti espressi in ecu,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo « 2 590 ecu » è sostituito da « 2 820 ecu »;

2) all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo « 180 ecu » è sostituito da « 200 ecu » e l'importo « 515 ecu » è sostituito da « 565 ecu ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30.

(3) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 6.

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