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Document 62009TN0261

Causa T-261/09 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009 , cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, Schmit/Commissione

GU C 220 del 12.9.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/35


Impugnazione proposta il 6 luglio 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009, cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, Schmit/Commissione

(Causa T-261/09 P)

2009/C 220/75

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall e J.-P. Keppenne, agenti)

Altre parti nel procedimento: Antonello Violetti (Cittiglio, Italia), Nadine Schmit (Ispra, Italia), Consiglio dell’Unione europea, Anna Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Italia), Marco Basso (Varano Borghi, Italia), Ernesto Brognieri (Barasso, Italia), Sergio Brusorio (Sesto Calende, Italia), Natale Cao (Ispra), Renato Cazzaniga (Ispra), Elvidio Flammini (Varese, Italia), Luigi Magistri (Ispra), Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe Morelli (Besozzo, Italia), Nadia Valentini (Varese) e Giuseppe Zara (Ispra)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 aprile 2009, nelle cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione, e F-7/05, per la parte in cui tale sentenza statuisce che sono ricevibili i ricorsi di annullamento proposti avverso la decisione dell’OLAF di comunicare determinate informazioni alle autorità italiane;

che il Tribunale di primo grado statuisca sulle presenti cause e dichiari irricevibili i ricorsi di annullamento dei ricorrenti;

condannare i ricorrenti in primo grado alle spese del procedimento, ivi comprese le spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 28 aprile 2009, nelle cause riunite F-5/05, Violetti e a./Commissione e F-7/05, con la quale il TFP ha annullato la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di comunicare determinate informazioni sui ricorrenti in primo grado alle autorità giudiziarie italiane e ha condannato la Commissione a versare ad ogni ricorrente un importo di EUR 3 000 a titolo di risarcimento danni e interessi.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione fa valere un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in quanto il TFP avrebbe violato il diritto comunitario e avrebbe commesso errori di motivazione non conformandosi alla giurisprudenza costante, secondo la quale gli atti preparatori, come l’avvio di un’indagine dell’OLAF, la relazione finale di quest’ultimo e l’avvio di un procedimento disciplinare non sono lesivi. La Commissione fa valere che tale giurisprudenza è applicabile per analogia all’art. 90 bis dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee in merito alla possibilità di proporre un reclamo avverso gli atti dell’OLAF.


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