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Document 31997D0513

97/513/CE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 6.8.1997, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/1998; abrogato da 398D0147

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/513/oj

31997D0513

97/513/CE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 06/08/1997 pag. 0046 - 0046


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/513/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19,

considerando che le ispezioni effettuate da funzionari comunitari in Bangladesh hanno provato l'esistenza di gravi carenze per quanto riguarda le condizioni infrastrutturali ed igieniche degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici e la mancanza di garanzie adeguate quanto all'efficacia dei controlli effettuati dalle autorità competenti; che la produzione e la trasformazione di prodotti della pesca in questo paese possono comportare notevoli rischi per la sanità pubblica;

considerando che le importazioni di prodotti della pesca del Bangladesh non possono pertanto essere più autorizzate;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata anteriormente al 30 novembre 1997;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca originari del Bangladesh.

Articolo 2

Gli Stati membri vietano le importazioni di prodotti della pesca originari del Bangladesh.

Tuttavia, per le partite uscite dal Bangladesh prima dell'entrata in vigore della presente decisione e presentate per l'importazione al posto d'ispezione comunitario prima del 15 agosto 1997, viene effettuato un campionamento che sia rappresentativo dell'intera partita. I campioni sono esaminati per individuare l'eventuale presenza di microrganismi nocivi.

Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata entro il 30 novembre 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

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