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Document 31993D0208

93/208/CEE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 1993, che dispensa il Regno di Danimarca dal rispetto dei requisiti prescritti per l'indicazione sull'etichetta ufficiale del nome botanico delle sementi di cereali, conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

GU L 88 del 8.4.1993, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/208/oj

31993D0208

93/208/CEE: Decisione della Commissione, del 17 marzo 1993, che dispensa il Regno di Danimarca dal rispetto dei requisiti prescritti per l'indicazione sull'etichetta ufficiale del nome botanico delle sementi di cereali, conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 08/04/1993 pag. 0049 - 0049


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1993 che dispensa il Regno di Danimarca dal rispetto dei requisiti prescritti per l'indicazione sull'etichetta ufficiale del nome botanico delle sementi di cereali, conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(93/208/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/2/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che, conformemente alla direttiva summenzionata, il nome botanico della specie va indicato secondo le disposizioni del punto 4 dell'allegato IV, parte A, lettera a) della medesima direttiva applicabile alla marcatura degli imballaggi di sementi;

considerando tuttavia che gli Stati membri possono essere dispensati dal rispetto di tale requisito, se del caso per periodi di tempo limitati, qualora sia accertato che gli svantaggi di una sua eventuale applicazione sono superiori ai vantaggi sperati per la commercializzazione delle sementi;

considerando che in virtù della decisione 80/775/CEE della Commissione (3), modificata dalla decisione 81/109/CEE (4), in Danimarca le informazioni che vanno indicate sull'etichetta sono stampate a caratteri indelebili sull'imballaggio da stampigliatrici elettroniche; che, entro il 1o giugno 1993, è difficile cambiare il suddetto sistema di stampigliatura in Danimarca per poter stampare sia il nome botanico sia il nome comune danese sull'imballaggio di cui trattasi;

considerando che la Danimarca desidera per il momento essere dispensata dall'obbligo di indicare il nome botanico sull'imballaggio;

considerando che la Danimarca dovrebbe pertanto essere esonerata fino al 1o giugno 1993 dall'obbligo di indicare il nome botanico delle sementi di cereali nella misura in cui si tratta di imballaggi sui quali le informazioni prescritte dalla decisione 80/755/CEE sono stampate a caratteri indelebili;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Regno di Danimarca è dispensato dall'obbligo in materia di etichettatura per quanto concerne l'indicazione del nome botanico delle specie, stabilito al punto 4 dell'allegato IV, parte A, lettera a) della direttiva 66/402/CEE.

2. La presente autorizzazione vale esclusivamente per gli imballaggi contemplati nella decisione 80/755/CEE.

Articolo 2

La presente autorizzazione scade il 1o giugno 1993.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca notifica alla Commissione le condizioni alle quali si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1993, pag. 20.

(3) GU n. L 207 del 9. 8. 1980, pag. 37.

(4) GU n. L 64 dell'11. 3. 1981, pag. 13.

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