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Document 31992D0544

92/544/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una serie di misure di deroga all' articolo 17 e all' articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

GU L 351 del 2.12.1992, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/544/oj

31992D0544

92/544/CEE: Decisione del Consiglio, del 23 novembre 1992, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una serie di misure di deroga all' articolo 17 e all' articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 02/12/1992 pag. 0032 - 0032


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1992 che autorizza la Repubblica francese ad applicare una serie di misure di deroga all'articolo 17 e all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (92/544/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva precitata, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che la Repubblica francese, con lettera registrata alla Commissione il 12 marzo 1992, ha chiesto di essere autorizzata a prendere misure intese a instaurare una ritenuta alla fonte dell'imposta dovuta dagli autori e un calcolo forfettario dei diritti a deduzione da essi detenuti, consentendo tuttavia agli autori stessi di rinunciare espressamente a questo dispositivo;

considerando che dette misure costituiscono una deroga all'articolo 17 della direttiva precitata, relativo all'origine e alla portata del diritto a deduzione, e all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 della stessa direttiva, relativi agli obblighi dei debitori dell'imposta;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati in data 10 aprile 1992 della domanda presentata dalla Repubblica francese;

considerando che le misure proposte di semplificazione delle modalità di riscossione dell'imposta sono volte a rendere più accettabile per gli autori di opere dell'ingegno il loro assoggettamento all'imposta;

considerando che la domanda di autorizzazione può essere accolta a determinate condizioni;

considerando che l'autorizzazione sarà temporanea per permettere una valutazione degli effetti dell'applicazione delle misure in questione;

considerando che la Commissione presenterà al Consiglio, entro il 31 dicembre 1996, una relazione sull'applicazione delle deroghe realizzate, eventualmente corredata da una proposta di decisione di proroga dell'autorizzazione;

considerando che la presente deroga non dovrebbe avere alcuna incidenza sulle risorse proprie della Comunità risultanti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 17 e all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata, a decorrere dal 1o gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1996, a:

- istituire una ritenuta alla fonte dell'imposta dovuta dagli autori di opere dell'ingegno sui diritti ad essi corrisposti dagli editori, dalle società di riscossione e di ripartizione dei diritti e dai produttori;

- applicare ai diritti d'autore un tasso forfettario dello 0,80 % a titolo dei diritti a deduzione da essi detenuti. La deduzione così determinata esclude qualsiasi altra deduzione.

Articolo 2

Alla luce di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, eventualmente corredata da una proposta di decisione, il Consiglio, deliberando sulla base di tale proposta, stabilisce, entro il 31 dicembre 1996, se prorogare detta autorizzazione.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

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