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Document 62020TN0392

Causa T-392/20: Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Flašker/Commissione

GU C 297 del 7.9.2020, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/40


Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Flašker/Commissione

(Causa T-392/20)

(2020/C 297/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Petra Flašker (Grosuplje, Slovenia) (rappresentante: K. Zdolšek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea, del 24 marzo 2020, nel caso SA.43546 — Presunti aiuti di Stato alla Lekarna Ljubljana, la quale dichiara, senza avviare un procedimento di indagine formale, che le misure contestate dalla ricorrente non costituiscono un aiuto di Stato;

condannare la Commissione europea al pagamento delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata contiene contraddizioni sostanziali nella motivazione che costituiscono una violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto presenti nella conclusione della Commissione secondo cui le misure costituiscono aiuti esistenti.

A tal riguardo la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione è basata su fatti inesatti e incompleti e su un’errata qualificazione giuridica di tali fatti: ciò costituisce una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che gli errori di fatto e di diritto descritti nei primi due motivi rivelano sufficienti difficoltà nella valutazione del caso da parte della Commissione e un esame insufficiente dei fatti rilevanti prima dell’adozione della decisione di avviare un procedimento di indagine formale. A tali difficoltà si aggiungono altre difficoltà procedurali presentate in questo terzo motivo. In presenza di tali difficoltà, la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale e, rifiutandosi di farlo, ha violato i diritti procedurali della ricorrente derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


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