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Document 62020TN0381

Causa T-381/20: Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA

GU C 297 del 7.9.2020, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/39


Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA

(Causa T-381/20)

(2020/C 297/52)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Datax sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Bober, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione adottata il 13 novembre 2019 (ARES 2019 7018535 — 13/11/2019) che dispone il rifiuto parziale dei costi ammissibili e il recupero del contributo dell’UE, e che impone alla ricorrente di corrispondere l’importo previsto dalla clausola penale.

condannare l’Agenzia esecutiva per la ricerca alle spese del procedimento, incluse le spese di rappresentanza professionale dinanzi al Tribunale sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente su errori relativi alle constatazioni di fatto effettuate e sulla violazione del diritto polacco del lavoro.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, in particolare il principio dello Stato di diritto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’assenza di irregolarità da parte della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità.

5.

Quinto motivo, vertente sull’erroneità dell’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe violato le convenzioni di sovvenzione.

6.

Sesto motivo, dedotto in via subordinata, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata erroneamente adottata dalla REA, un’agenzia esecutiva dell’Unione europea, invece che dalla Commissione europea.

7.

Settimo motivo, dedotto in via ulteriormente subordinata, vertente sulla violazione del diritto del Regno del Belgio.

8.

Ottavo motivo, anch’esso dedotto in via subordinata, secondo il quale il credito della convenuta è prescritto.


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