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Document 62020TN0381
Case T-381/20: Action brought on 20 June 2020 — Datax v REA
Causa T-381/20: Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA
Causa T-381/20: Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA
GU C 297 del 7.9.2020, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/39 |
Ricorso proposto il 20 giugno 2020 — Datax/REA
(Causa T-381/20)
(2020/C 297/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Datax sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: J. Bober, avvocato)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione adottata il 13 novembre 2019 (ARES 2019 7018535 — 13/11/2019) che dispone il rifiuto parziale dei costi ammissibili e il recupero del contributo dell’UE, e che impone alla ricorrente di corrispondere l’importo previsto dalla clausola penale. |
— |
condannare l’Agenzia esecutiva per la ricerca alle spese del procedimento, incluse le spese di rappresentanza professionale dinanzi al Tribunale sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori relativi alle constatazioni di fatto effettuate e sulla violazione del diritto polacco del lavoro. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione europea, in particolare il principio dello Stato di diritto. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull’assenza di irregolarità da parte della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancata applicazione del principio di proporzionalità. |
5. |
Quinto motivo, vertente sull’erroneità dell’assunto secondo cui la ricorrente avrebbe violato le convenzioni di sovvenzione. |
6. |
Sesto motivo, dedotto in via subordinata, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata erroneamente adottata dalla REA, un’agenzia esecutiva dell’Unione europea, invece che dalla Commissione europea. |
7. |
Settimo motivo, dedotto in via ulteriormente subordinata, vertente sulla violazione del diritto del Regno del Belgio. |
8. |
Ottavo motivo, anch’esso dedotto in via subordinata, secondo il quale il credito della convenuta è prescritto. |