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Document 62020TN0371

Causa T-371/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione

GU C 297 del 7.9.2020, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/39


Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione

(Causa T-371/20)

(2020/C 297/51)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Lepage, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea recante rigetto di una domanda di conferma di accesso a documenti registrata con il riferimento GESTDEM n. 2020/0498 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1);

condannare la Commissione a versare EUR 3 000 alla ricorrente per le spese del procedimento, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe fornito una motivazione nell’applicazione dell’eccezione riguardante la tutela del processo decisionale.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto esisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, i quali dovrebbero beneficiare del più ampio accesso garantito ai «documenti legislativi».

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in quanto l’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere interpretata e applicata ancor più restrittivamente qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).


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