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Document 62020TN0371
Case T-371/20: Action brought on 15 June 2020 — Pollinis France v Commission
Causa T-371/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione
Causa T-371/20: Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione
GU C 297 del 7.9.2020, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/39 |
Ricorso proposto il 15 giugno 2020 — Pollinis France / Commissione
(Causa T-371/20)
(2020/C 297/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pollinis France (Parigi, Francia) (rappresentante: C. Lepage, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della Commissione europea recante rigetto di una domanda di conferma di accesso a documenti registrata con il riferimento GESTDEM n. 2020/0498 ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1); |
— |
condannare la Commissione a versare EUR 3 000 alla ricorrente per le spese del procedimento, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto la Commissione non avrebbe fornito una motivazione nell’applicazione dell’eccezione riguardante la tutela del processo decisionale. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il secondo comma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto esisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti, i quali dovrebbero beneficiare del più ampio accesso garantito ai «documenti legislativi». |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in quanto l’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbe essere interpretata e applicata ancor più restrittivamente qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).