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Document 62020CN0288
Case C-288/20: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Judiciaire — Bobigny (France) lodged on 30 June 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA v ZD
Causa C-288/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD
Causa C-288/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD
GU C 297 del 7.9.2020, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/32 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire — Bobigny (Francia) il 30 giugno 2020 — BNP Paribas Personal Finance SA / ZD
(Causa C-288/20)
(2020/C 297/44)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal judiciaire — Bobigny
Parti
Ricorrente: BNP Paribas Personal Finance SA
Convenuta: ZD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se clausole come quelle di cui al procedimento principale, che prevedono, in particolare, il franco svizzero quale moneta di conto e l’euro quale moneta di pagamento, con la conseguenza di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrino nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (1), in mancanza di contestazioni sull’importo delle spese di cambio e in presenza di clausole che prevedono, a date fisse, la possibilità per il mutuatario di esercitare un’opzione di conversione in euro secondo una formula predeterminata. |
2) |
Se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, sulla base dei rilievi che:
e laddove nell’offerta non sia presente, in particolare, alcuna menzione espressa del «rischio di cambio» a carico del mutuatario in considerazione della mancata percezione di redditi nella moneta di conto, né una menzione esplicita del «rischio da tasso di interesse». |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se la direttiva 93/13, interpretata alla luce del principio di effettività del diritto dell’Unione, osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui una clausola o un insieme di clausole, come quelle di cui al procedimento principale, sono «chiare e comprensibili» ai sensi della direttiva, considerando che si aggiunge agli elementi rilevati nella seconda questione unicamente, in un contratto con una durata iniziale di più di 20 anni, una simulazione di un deprezzamento del 5,27 % della moneta di regolamento rispetto alla moneta di conto, e ciò senza ulteriore menzione di termini quali «rischio» o «difficoltà». |
4) |
Se l’onere di provare il carattere «chiaro e comprensibile» di una clausola ai sensi della direttiva 93/13 gravi, anche sotto il profilo delle circostanze relative alla conclusione del contratto, sul professionista o sul consumatore. |
5) |
Qualora l’onere di provare il carattere chiaro e comprensibile della clausola gravi sul professionista, se la direttiva 93/13 osti a una giurisprudenza nazionale secondo cui, in presenza di documenti attinenti alle tecniche di vendita, spetta ai mutuatari dimostrare, da un lato, che sono stati destinatari delle informazioni in essi contenute e, dall’altro, che è stata la banca ad inviarglieli, o se, al contrario, essa richieda che detti elementi siano costitutivi di una presunzione dell’intervenuta trasmissione ai mutuatari, anche verbalmente, delle informazioni ivi contenute, presunzione semplice la cui confutazione grava sul professionista, che risponde delle informazioni comunicate dagli intermediari da lui scelti. |
6) |
Se l’esistenza di un significativo squilibrio possa essere ravvisata in un contratto come quello controverso nel procedimento principale nel quale entrambe le parti sono esposte a un rischio di cambio, considerando che, da un lato, il professionista dispone di mezzi superiori rispetto al consumatore per prevedere il rischio di cambio e che, dall’altro, il rischio sopportato dal professionista è limitato mentre quello gravante sul consumatore non lo è. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).