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Document 62019CA0253

Causa C-253/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3 – Competenza internazionale – Centro degli interessi principali del debitore – Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente – Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale – Confutabilità della presunzione – Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale]

GU C 297 del 7.9.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/16


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — MH, NI / OJ, Novo Banco SA

(Causa C-253/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (UE) 2015/848 - Articolo 3 - Competenza internazionale - Centro degli interessi principali del debitore - Persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente - Presunzione confutabile secondo la quale il centro degli interessi principali di tale persona è il luogo in cui essa ha la residenza abituale - Confutabilità della presunzione - Situazione nella quale l’unico bene immobile del debitore è situato al di fuori dello Stato membro di residenza abituale)

(2020/C 297/21)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrenti: MH, NI

Convenuti: OJ, Novo Banco SA

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, primo e quarto comma, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell’apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è confutata per il solo fatto che l’unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.


(1)  GU C 206 del 17.06.2019.


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