EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CA0517
Case C-517/17: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 July 2020 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — Milkiyas Addis v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Asylum policy — Common procedures for granting and withdrawing international protection — Directive 2013/32/EU — Articles 14 and 34 — Obligation to give applicants for international protection the opportunity of a personal interview before the adoption of a decision declaring the application to be inadmissible — Failure to comply with that obligation in the procedure at first instance — Consequences)
Causa C-517/17: Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 14 e 34 – Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità – Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado – Conseguenze)
Causa C-517/17: Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 14 e 34 – Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità – Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado – Conseguenze)
GU C 297 del 7.9.2020, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 297/2 |
Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-517/17) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 14 e 34 - Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità - Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado - Conseguenze)
(2020/C 297/03)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Milkiyas Addis
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
Gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità basata sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l’annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all’autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell’ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall’articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione.