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Document 62017CA0517

Causa C-517/17: Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articoli 14 e 34 – Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità – Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado – Conseguenze)

GU C 297 del 7.9.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 297/2


Sentenza della Corte (Quinata Sezione) del 16 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-517/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale - Direttiva 2013/32/UE - Articoli 14 e 34 - Obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità - Violazione dell’obbligo durante il procedimento di primo grado - Conseguenze)

(2020/C 297/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Milkiyas Addis

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

Gli articoli 14 e 34 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale la violazione dell’obbligo di dare al richiedente protezione internazionale la facoltà di sostenere un colloquio personale prima dell’adozione di una decisione di inammissibilità basata sull’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva in parola non comporta l’annullamento di tale decisione e il rinvio della causa dinanzi all’autorità accertante, a meno che detta normativa consenta a tale richiedente, nell’ambito del procedimento di ricorso avverso la decisione di cui trattasi, di esporre di persona tutti i suoi argomenti contro detta decisione nel corso di un’audizione che rispetti le condizioni e le garanzie fondamentali applicabili, enunciate dall’articolo 15 di detta direttiva, e a meno che tali argomenti non siano atti a modificare la stessa decisione.


(1)  GU C 392 del 20.11.2017.


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