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Document 62014FN0116
Case F-116/14: Action brought on 23 October 2014 — ZZ v Commission
Causa F-116/14: Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
Causa F-116/14: Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
GU C 26 del 26.1.2015, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 26/47 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2014 — ZZ/Commissione
(Causa F-116/14)
(2015/C 026/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: L.Y. Levi, avocat)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
L’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni (AEPP), recante revoca di una precedente decisione che nomina la ricorrente agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione del direttore esecutivo dell’AEPP del 24 febbraio 2014 recante revoca di una precedente decisione del 7 novembre 2013, la quale nominava temporaneamente, a decorrere dal 16 settembre 2013, la ricorrente come agente temporaneo di grado AD8, a seguito della procedura di assunzione avviata con avviso di posto vacante 1327AAD08; |
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annullare la decisione del 24 luglio 2014 recante rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente il 25 marzo 2014; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale che consiste nella differenza di retribuzione tra lo stipendio percepito dalla ricorrente nel grado AD6 dal 16 settembre 2013 e lo stipendio corrispondente al grado AD8, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti; |
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in subordine, condannare la convenuta a risarcire il danno materiale che consiste nella differenza di retribuzione tra lo stipendio del grado AD6 e quello del grado AD8 per il periodo tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, unitamente agli interessi moratori calcolati al tasso della Banca centrale europea aumentato di 2 punti; |
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condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 20 000; |
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condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |