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Document 62013TB0292

Causa T-292/13: Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Evangelou/Commissione e BCE ( «Ricorso di annullamento e per risarcimento danni — Programma di sostegno alla stabilità di Cipro — Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES — Competenza del Tribunale — Nesso di causalità — Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto» )

GU C 26 del 26.1.2015, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/30


Ordinanza del Tribunale 10 novembre 2014 — Evangelou/Commissione e BCE

(Causa T-292/13) (1)

((«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il MES - Competenza del Tribunale - Nesso di causalità - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2015/C 026/37)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Evangelou (Derynia, Cipro); e Yvonne Evangelou (Derynia) (rappresentanti: C. Paschalides, solicitor, e A. Paschalides, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders e J.-P. Keppenne, agenti); e Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan e F. Athanasiou, agenti, assistiti da W. Bussian, W. Devroe e D. Arts, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento dei punti da 1.23 a 1.27 del Protocollo d’intesa sulla politica di condizionalità economica specifica, stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013, e, in secondo luogo, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell’inclusione dei punti da 1.23 a 1.27 del protocollo d’intesa in quest’ultimo e di una violazione degli obblighi di sorveglianza della Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Christos Evangelou e la sig.ra Yvonne Evangelou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).


(1)  GU C 226 del 3.8.2013.


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