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Document 62014CN0530

Causa C-530/14P: Impugnazione proposta il 21 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’ 11 settembre 2014 , causa T-425/11, Grecia/Commissione

GU C 26 del 26.1.2015, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 26/19


Impugnazione proposta il 21 novembre 2014 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014, causa T-425/11, Grecia/Commissione

(Causa C-530/14P)

(2015/C 026/23)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P.J. Loewenthal)

Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014, notificata alla Commissione il 12 settembre 2014, nella causa T-425/11, Grecia/Commissione (ECLI: EU: T: 2014: 768);

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca nuovamente;

riservare alla Corte le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione è fondata su un unico motivo di impugnazione: il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 107, paragrafo1, TFUE ritenendo che la misura controversa non conferisse un vantaggio ai casinò pubblici. Tale unico motivo di impugnazione della Commissione si articola in tre parti.

In primo luogo, ai punti da 52 a 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che i casinò pubblici non ottenessero vantaggi dal pagamento di un prelievo minore per ogni cliente in ingresso in base alla misura controversa, poiché gli importi versati corrispondevano all’80 % dei prezzi del biglietto d’ingresso imposti percepiti dai casinò pubblici e privati.

In secondo luogo, ai punti da 59 a 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che non sia sufficiente che la Commissione valuti il vantaggio conferito dalla misura controversa come discriminazione fiscale diretta de iure, ma che la Commissione avrebbe dovuto basare l’esistenza di un vantaggio su un’analisi economica delle conseguenze della misura controversa.

In terzo luogo, ai punti da 74 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo, da un lato, che la prassi dell’ingresso gratuito non potesse rafforzare il vantaggio della misura controversa, in quanto tale misura non conferiva un vantaggio e, dall’altro, che ai fini dell’accoglimento di tale argomento la Commissione fosse tenuta a dimostrare che, in pratica, il numero di ingressi gratuiti concessi era eccessivamente elevato in relazione alle finalità della legislazione greca che ha consentito tale prassi, con conseguente violazione delle condizioni poste dalla legislazione nazionale di cui trattasi.


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