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Document 62013TN0184

Causa T-184/13: Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

GU C 171 del 15.6.2013, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/28


Ricorso proposto il 28 marzo 2013 — Skype/UAMI — British Sky Broadcasting e Sky IP International (SKYPE)

(Causa T-184/13)

2013/C 171/55

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skype (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato e J. Mellor, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito) e Sky IP International Ltd (Isleworth)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 30 gennaio 2013, nel procedimento R 121/2011-4;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SKYPE» — domanda di marchio comunitario n. 4 521 084 per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «SKY» per prodotti e servizi delle classi 9, 38, 41 e 42 — domanda di marchio comunitario n. 3 203 411

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti e servizi controversi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


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