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Document 62013CN0216

Causa C-216/13 P: Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 , causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea

GU C 171 del 15.6.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/24


Impugnazione proposta il 23 aprile 2013 dalla Acron OAO avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013, causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-216/13 P)

2013/C 171/47

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Acron OAO (rappresentanti: B. Evtimov, E. Borovikov, avvocati, D. O'Keeffe, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Fertilizers Europe

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2013, causa T-118/10, Acron OAO/Consiglio dell’Unione europea;

statuire in modo definitivo sul merito della controversia e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia (1), nella parte in cui riguarda la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del procedimento dinanzi alla Corte nonché a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale, incluse le spese della ricorrente nei due gradi di giudizio;

condannare l’interveniente Fertilizers Europe a sopportare le proprie spese nel procedimento dinanzi al Tribunale, nonché le proprie spese nel caso di un eventuale intervento nel procedimento dinanzi alla Corte, e a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del/i suo/i intervento/i.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale:

avrebbe erroneamente interpretato la prima frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base e, in tal modo, la corrispondente disposizione dell’articolo 2.2.1.1, primo comma, dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 nell’allegato 1A all’Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio («ADA»);

avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto e una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping e, in tal modo, della corrispondente disposizione dell’articolo 2.2 ADA;

non avrebbe effettuato una corretta valutazione giuridica della relazione tra l’articolo 2, paragrafo 5, seconda frase, da una parte, e l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento antidumping di base, dall’altra, e di conseguenza avrebbe convalidato un’interpretazione errata in diritto dei considerando 3 e 4 del preambolo del regolamento (CE) 1972/2002 (2) e, perciò, della seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, e non avrebbe assicurato la coerenza tra l’ultima interpretazione/disposizione e l’ADA;

avrebbe convalidato una violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento antidumping di base e un errore manifesto di valutazione.


(1)  GU L 338, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 305, pag. 1).


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