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Document 62013CN0199

Causa C-199/13 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dalla Polyelectrolyte Producers Group, dalla SNF SAS, e dalla Travetanche Injection SPRL avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 1 °febbraio 2013 , nella causa T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commissione europea

GU C 171 del 15.6.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/21


Impugnazione proposta il 16 aprile 2013 dalla Polyelectrolyte Producers Group, dalla SNF SAS, e dalla Travetanche Injection SPRL avverso la sentenza del Tribunale (Settima sezione) del 1o febbraio 2013, nella causa T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Commissione europea

(Causa C-199/13 P)

2013/C 171/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS e Travetanche Injection SPRL (rappresentanti: K. Van Maldegem, avocat, e R. Cana, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi bassi

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-368/11; e

annullare il regolamento (UE) n. 366/2011 della Commissione («il regolamento controverso») recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (acrilammide) (1); oppure

in alternativa, rinviare la causa al Tribunale affinché questo decida in merito al ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti; e

condannare la convenuta alle spese processuali, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, rigettando il loro ricorso di annullamento del regolamento controverso, abbia violato il diritto comunitario. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe commesso diversi errori nell’interpretazione dei fatti e del diritto applicabile alla situazione delle ricorrenti. Ciò si è tradotto nella commissione, da parte del Tribunale, di diversi errori di diritto; in particolare esso:

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento 1488/94 (2) nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione non prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze rilevanti;

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento 1488/94 nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione nella valutazione dei dati di esposizione presi in considerazione;

avrebbe commesso un errore di diritto ed erroneamente interpretato REACH nel concludere che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione adottando il regolamento controverso sulla base di informazioni relative ad un prodotto diverso da quello soggetto a limitazioni da parte del regolamento controverso;

avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non abbia violato il principio di proporzionalità;

avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non abbia violato il proprio obbligo di motivazione; e

avrebbe erroneamente interpretato il regolamento controverso nel concludere che esso riguarda anche malte da iniezione a base di N-(idrossimetil)acrilammide contenenti acrilammide.

Per questi motivi, le ricorrenti chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale nella causa T-368/11 e del regolamento controverso.


(1)  GU L 101, pag. 12

(2)  Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, GU L 161, pag. 3.


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