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Document 62013CN0027

Causa C-27/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Germania) il 21 gennaio 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

GU C 171 del 15.6.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Germania) il 21 gennaio 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

(Causa C-27/13)

2013/C 171/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht

Parti

Ricorrente in primo grado e appellata: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

Convenuta in primo grado e appellante: Flughafen Lübeck GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice nazionale, chiamato a decidere su un ricorso diretto ad ottenere il recupero delle prestazioni e la cessazione dell’erogazione di future prestazioni, possa partire dal presupposto che tali prestazioni costituiscono misure alle quali, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea (in prosieguo: la «Commissione») abbia adottato una decisione finale, nel caso in cui la Commissione abbia avviato in merito a tali prestazioni, con una decisione non contestata, un procedimento di indagine formale riguardante tali aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e, nelle motivazioni di tale decisione, abbia sostanzialmente dichiarato, tra l’altro, che le prestazioni possono configurarsi come aiuti di Stato.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se ciò valga anche qualora la Commissione abbia, inoltre, sostanzialmente dichiarato nella motivazione della sua decisione, di non essere in grado di stabilire se il prestatore, quando si è impegnato a fornire tali prestazioni, abbia agito in qualità di investitore privato operante in un’economia di mercato [Or. 2].

3)

In caso di soluzione negativa della prima o seconda questione:

Se, in tale situazione, il giudice nazionale possa sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione del procedimento di indagine formale in materia di aiuti.

4)

In caso di soluzione affermativa della terza questione:

Se, in tale situazione, il giudice nazionale debba sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente fino alla conclusione del procedimento di indagine formale in materia di aiuti.


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