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Document 62011CA0398

Causa C-398/11: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan e a./Minister for Social and Family Affairs e a. (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 2008/94/CE — Ambito di applicazione — Regimi complementari di previdenza professionali — Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi — Insufficienza delle risorse — Livello minimo di tutela — Crisi economica — Sviluppo economico e sociale equilibrato — Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse — Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento)

GU C 171 del 15.6.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Thomas Hogan e a./Minister for Social and Family Affairs e a.

(Causa C-398/11) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso d’insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 2008/94/CE - Ambito di applicazione - Regimi complementari di previdenza professionali - Regime a prestazioni definite e di equilibrio dei costi - Insufficienza delle risorse - Livello minimo di tutela - Crisi economica - Sviluppo economico e sociale equilibrato - Obblighi dello Stato membro interessato in caso di insufficienza delle risorse - Responsabilità dello Stato membro in caso di erroneo recepimento)

2013/C 171/11

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Thomas Hogan, Jonh Burns, John Dooley, Alfred Ryan, Michael Cunningham, Michael Dooley, Denis Hayes, Marion Walsh, Joan Power, Walter Walsh

Convenuti: Minister for Social and Family Affairs, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36) — Regimi complementari di previdenza professionali — Insufficienza di risorse di detti regimi — Normativa nazionale che non prevede un fondamento giuridico che consenta ai lavoratori subordinati di ottenere un indennizzo da parte del loro datore di lavoro in seguito all’insolvenza dell’impresa — Obbligo per lo Stato membro interessato di adottare le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori subordinati — Elementi da prendere in considerazione nell’ambito della valutazione, ad opera del giudice nazionale, dell’osservanza di tale obbligo

Dispositivo

1)

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa si applica ai diritti degli ex lavoratori a prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro.

2)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l’obbligo previsto da tale articolo, non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale.

3)

L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza professionale non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l’erogazione integrale delle prestazioni dovute ai beneficiari. Non è necessario che questi ultimi dimostrino la sussistenza di altri fattori all’origine della perdita dei propri diritti a prestazioni di vecchiaia.

4)

La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 gennaio 2007, Robins e a. (C-278/05), non soddisfano gli obblighi imposti da tale direttiva e che la situazione economica dello Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela degli interessi dei lavoratori per quanto riguarda i loro diritti a prestazioni di vecchiaia in base ad un regime complementare di previdenza professionale.

5)

La direttiva 2008/94 deve essere interpretata nel senso che il fatto che i provvedimenti adottati dall’Ireland in seguito alla citata sentenza Robins e a. non abbiano avuto come risultato di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale di percepire più del 49 % del valore dei diritti a prestazioni di vecchiaia da essi maturati in base al regime complementare di previdenza professionale costituisce, di per sé, una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro.


(1)  GU C 290 dell’1.10.2011.


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