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Document 62010CN0342

Causa C-342/10: Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

GU C 234 del 28.8.2010, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/28


Ricorso proposto il 7 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia

(Causa C-342/10)

()

2010/C 234/46

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti I. Koskinen e R. Lyal)

Convenuta: Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa in base alla quale i dividendi versati a fondi pensione esteri vengono tassati in modo discriminatorio;

condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, la Finlandia tassa maggiormente i fondi pensione esteri, per quanto riguarda i dividendi da essi realizzati rispetto ai fondi finlandesi. I fondi pensione finlandesi vengono tassati sulla base di una normativa fiscale particolare (elinkeinoverolaki) [imposta sui redditi di impresa] e la loro aliquota di imposta è determinata in modo diverso da quella degli altri enti. Ai sensi dell’art. 6, lett. a), dell’elinkeinoverolaki solo il 75 % dei redditi derivanti dai dividendi è sottoposto a tassazione e, poiché l’aliquota per gli enti è del 26 %, quella effettivamente applicata a tali fondi è del 19,5 %. Inoltre, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma, n. 10, dell’elinkeinoverolaki, i fondi pensione finlandesi possono dedurre dall’imposta le spese e le perdite derivanti dalla realizzazione e dalla gestione delle entrate nonché le obbligazioni pensionistiche. Per contro, sui dividendi realizzati da fondi pensione dello stesso tipo esteri viene applicata un’imposta alla fonte per un’aliquota del 28 %. Per quanto riguarda i fondi pensione stabiliti negli altri Stati membri e la maggior parte dei fondi pensione degli Stati EFTA appartenenti al SEE, i dividendi vengono tassati con un’aliquota del 19,5 %, ma i fondi pensione esteri non sono autorizzati a procedere a detrazioni corrispondenti.

L’aliquota che in base al regime fiscale finlandese viene applicata ai dividendi da versare all’estero e la base imponibile più estesa utilizzata per tali dividendi danneggiano i fondi pensione esteri che offrono i loro servizi a clienti finlandesi, in quanto li collocano in una situazione concorrenziale sfavorevole. A causa del trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri, i loro investimenti in società finlandesi divengono meno redditizi e interessanti e risultano inoltre pregiudicate le possibilità per le imprese finlandesi di ottenere un apporto di capitale attraverso i fondi pensione esteri. Pertanto, si tratta di una restrizione vietata ai sensi degli artt. 63 TFUE e dell’art. 40 dell’Accordo SEE. Il trattamento discriminatorio riservato ai fondi pensione esteri non è giustificato da nessuno dei motivi addotti dalla Repubblica di Finlandia.


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