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Document 62009CA0246

Causa C-246/09: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamburg — Germania) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Direttiva 2000/78/CE — Artt. 8 e 9 — Procedura nazionale finalizzata al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva — Termine per agire — Principi di equivalenza e di effettività — Principio di non riduzione del precedente livello di protezione)

GU C 234 del 28.8.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Hamburg — Germania) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH

(Causa C-246/09) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Artt. 8 e 9 - Procedura nazionale finalizzata al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva - Termine per agire - Principi di equivalenza e di effettività - Principio di non riduzione del precedente livello di protezione)

2010/C 234/19

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Susanne Bulicke

Convenuta: Deutsche Büro Service GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesarbeitsgericht Hamburg — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) nonché dei principi generali del diritto comunitario — Divieto di discriminazione in funzione dell'età all'assunzione — Disciplina nazionale che prevede un termine di due mesi a partire dal rifiuto della candidatura o dalla conoscenza della discriminazione per presentare il ricorso teso ad ottenere il risarcimento dei danni o un indennizzo

Dispositivo

1)

Il diritto primario dell’Unione e l’art. 9 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una norma processuale nazionale secondo cui la vittima di una discriminazione nelle procedure di assunzione in ragione dell’età deve rivolgere all’autore di tale discriminazione un reclamo finalizzato ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali entro un termine di due mesi, a condizione che:

da un lato, tale termine non sia meno favorevole rispetto a quello relativo a ricorsi simili di natura interna nel diritto del lavoro,

dall’altro, il momento d’inizio della decorrenza di tale termine non renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.

Spetta al giudice nazionale verificare se tali due condizioni siano soddisfatte.

2)

L’art. 8 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una norma processuale nazionale, adottata al fine di attuare la direttiva, che abbia l’effetto di modificare una normativa precedente che prevede un termine per chiedere un risarcimento in caso di discriminazione fondata sul sesso.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


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