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Document 62008CA0526

Causa C-526/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Ricevibilità — Ne bis in idem — Autorità di cosa giudicata — Artt. 226 CE e 228 CE — Art. 29 del regolamento di procedura — Lingua processuale — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Difformità delle misure nazionali rispetto alle norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti ai terreni — Capacità minima di immagazzinamento dei liquami — Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida — Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi)

GU C 234 del 28.8.2010, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 giugno 2010 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-526/08) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Ne bis in idem - Autorità di cosa giudicata - Artt. 226 CE e 228 CE - Art. 29 del regolamento di procedura - Lingua processuale - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Difformità delle misure nazionali rispetto alle norme disciplinanti i tempi, le condizioni e le tecniche di applicazione dei fertilizzanti ai terreni - Capacità minima di immagazzinamento dei liquami - Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida - Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi)

2010/C 234/14

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán, N. von Lingen e B. Smulders, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente, P. Kinsch, avocat)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione dei provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi interamente e correttamente agli artt. 4 e 5, in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punto 1, e III, n. 1, punto 1, con gli allegati II, parte A, punto 5, e III, n. 1, punto 2, con l’allegato II, parte A, punto 2, nonché con l’allegato II, parte A, punto 6, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) — Modalità, condizioni e periodi di spargimento dei concimi — Capacità minima di immagazzinamento dei liquami — Divieto di applicazione dei fertilizzanti ai terreni in pendenza ripida — Tecniche idonee a garantire un’applicazione uniforme ed efficace dei concimi

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi agli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, letti in combinato disposto con gli allegati II, parte A, punti 1, 2, 5 e 6, e III, n. 1, punti 1 e 2, della medesima direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di quest’ultima.

2)

Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


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