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Document 62008CA0428
Case C-428/08: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 6 July 2010 (reference for a preliminary ruling from the Rechtbank’s Gravenhage — Netherlands) — Monsanto Technology LLC v Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Industrial and commercial property — Legal protection of biotechnological inventions — Directive 98/44/EC — Article 9 — Patent protecting a product containing or consisting of genetic information — Material incorporating the product — Protection — Conditions)
Causa C-428/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ‘s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Proprietà industriale e commerciale — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44/CE — Art. 9 — Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica — Materiale che incorpora il prodotto — Tutela — Requisiti)
Causa C-428/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ‘s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH (Proprietà industriale e commerciale — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche — Direttiva 98/44/CE — Art. 9 — Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica — Materiale che incorpora il prodotto — Tutela — Requisiti)
GU C 234 del 28.8.2010, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 234/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ‘s-Gravenhage — Paesi Bassi) — Monsanto Technology LLC/Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
(Causa C-428/08) (1)
(Proprietà industriale e commerciale - Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - Direttiva 98/44/CE - Art. 9 - Brevetto che protegge un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica - Materiale che incorpora il prodotto - Tutela - Requisiti)
2010/C 234/10
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank ‘s-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Monsanto Technology LLC
Convenute: Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH
con l’intervento di: Stato argentino
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank ‘s-Gravenhage — Interpretazione dell’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213, pag. 13) — Portata della protezione conferita dal brevetto — Prodotto (sequenza DNA) che fa parte di un materiale (farina di soia) importato nell’Unione europea — Protezione assoluta conferita alla sequenza DNA dalla normativa nazionale — Brevetto concesso prima dell’adozione della direttiva — Artt. 27 e 30 dell’accordo TRIPs
Dispositivo
1) |
L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, deve essere interpretato nel senso che esso non conferisce una protezione dei diritti di brevetto in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, quando il prodotto brevettato è contenuto nella farina di soia, nella quale esso non svolge la funzione per la quale è brevettato, che è stata invece svolta precedentemente nella pianta di soia da cui deriva per trasformazione detta farina, o quando esso, una volta estratto dalla farina e immesso nella cellula di un organismo vivente, potrebbe per ipotesi svolgere nuovamente tale funzione. |
2) |
L’art. 9 della direttiva 98/44 opera un’armonizzazione esaustiva della protezione che esso conferisce, di modo che esso osta a che una normativa nazionale riconosca protezione assoluta al prodotto brevettato in quanto tale, a prescindere dal fatto che esso svolga o meno la sua funzione nel materiale che lo contiene. |
3) |
L’art. 9 della direttiva 98/44 osta a che il titolare di un brevetto rilasciato prima dell’adozione di tale direttiva invochi la protezione assoluta del prodotto brevettato che gli sarebbe stata accordata dalla normativa nazionale allora vigente. |
4) |
Gli artt. 27 e 30 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), sono irrilevanti ai fini dell’interpretazione dell’art. 9 della direttiva 98/44. |