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Document 62009CN0188

Causa C-188/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 maggio 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

GU C 193 del 15.8.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 193/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 28 maggio 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Causa C-188/09)

2009/C 193/06

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Convenuta: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 2, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari in combinato disposto con gli artt. 2, 10, nn. 1 e 2 nonché 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (2), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, escluda la possibilità, conformemente all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche), di introdurre la perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte all’atto dell’acquisto di beni e servizi con riferimento a soggetti passivi, che effettuano vendite a persone fisiche che non esercitano un’attività economica nonché a persone che esercitano un’attività economica come imprenditori agricoli individuali, i quali violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa;

2)

Se le «misure particolari» ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme possano, in considerazione del loro carattere e delle loro finalità, consistere nella temporanea limitazione dell’entità del diritto a detrazione del soggetto passivo, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche) nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta mediante registratori di cassa e, connessa a tale questione, se l’introduzione di siffatta limitazione esiga della procedura risultante dall’art. 27, nn. 2-4 della menzionata sesta direttiva l’osservanza del Consiglio 17 maggio 1977;

3)

Se la facoltà prevista all’art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme includa il diritto di introdurre sanzioni, nei confronti di soggetti passivi che violano l’obbligo di registrare il fatturato e gli importi dell’imposta dovuta mediante registratori di cassa, sotto forma di perdita temporanea del diritto alla riduzione dell’importo dell’imposta dovuta in misura pari al 30 % dell’importo dell’imposta a monte in occasione dell’acquisto di beni e servizi, come previsto all’art. 111, n. 2, in combinato disposto col n. 1 della legge 11 marzo 2004 relativa all’imposta sui beni e sui servizi (GU n. 54, pos. 535, con modifiche).


(1)  GU 71, pag. 1301.

(2)  GU L 145, pag. 1.


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