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Document 62008TN0160

Causa T-160/08 P: Impugnazione proposta il 5 maggio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 febbraio 2008 , causa F-31/07, Putterie-de-Beukelaer/Commissione

GU C 183 del 19.7.2008, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/23


Impugnazione proposta il 5 maggio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 21 febbraio 2008, causa F-31/07, Putterie-de-Beukelaer/Commissione

(Causa T-160/08 P)

(2008/C 183/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (Bruxelles) (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e K. Herrmann, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa dinanzi al TFP;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 21 febbraio 2008, causa F-31/07, Putterie-de-Beukelaer/Commissione, con cui detto Tribunale ha annullato il rapporto di evoluzione di carriera sig.ra Putterie-De-Beukelaer relativo al periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 in quanto non riconosce l'attitudine della ricorrente a svolgere funzioni rientranti nella categoria B*.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce un unico motivo, attinente, da un lato, ad una violazione da parte del TFP dei principi relativi alla portata del controllo svolto d'ufficio dal giudice comunitario e, dall'altro, alla violazione del divieto di statuire ultra petita.

La Commissione ritiene che il TFP non fosse legittimato a dedurre d'ufficio un motivo inerente alla legittimità nel merito dell'atto impugnato relativo alla violazione dei rispettivi ambiti di applicazione dell'art. 43 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e dell'art. 10, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto in questione, in quanto i motivi di merito non costituiscono eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico.

In subordine la Commissione fa valere che, in quanto le motivazioni 75 e 76 della sentenza impugnata potrebbero essere considerate come scindibili dal motivo relativo alla legittimità di merito dell'atto impugnato ed essere qualificate come motivo distinto relativo all'incompetenza dell'autore dell'atto impugnato, il TFP avrebbe violato i diritti della difesa della Commissione, poiché quest'ultima non è stata sentita circa tale aspetto in conformità dell'art. 77 del regolamento di procedura del TFP.


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