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Document 62008TN0004

Causa T-4/08: Ricorso proposto il 3 gennaio 2008 — EMSA/Portogallo

GU C 183 del 19.7.2008, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/21


Ricorso proposto il 3 gennaio 2008 — EMSA/Portogallo

(Causa T-4/08)

(2008/C 183/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) (rappresentanti: Professor E. Pache e sig. J. Menze, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima chiede che il Tribunale di primo grado accerti con sentenza, ai sensi dell'art. 14, seconda frase, dell'Accordo sulla sede quanto segue:

Il governo portoghese è vincolato dalle disposizioni dell'Accordo sulla sede, che è uno strumento di diritto internazionale pubblico rientrante nell'ambito del diritto comunitario e che non può essere modificato o cambiato unilateralmente dal Portogallo neppure mediante la legislazione nazionale;

in conformità all'Accordo sulla sede, il governo portoghese è tenuto a garantire che il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e i familiari di detto personale abbiano il diritto di importare nello Stato di tale sede, a partire dall'ultimo Stato di residenza o da quello di cui sono cittadini, nell'ambito di cinque anni dall'assunzione delle loro funzioni nell'Agenzia e per un massimo di due spedizioni, liberi da oneri fiscali e senza divieti o restrizioni rispetto al luogo iniziale di stabilimento, veicoli acquistati alle condizioni di mercato; l'applicazione passata e presente di tale disposizione dell'Accordo sulla sede da parte delle autorità portoghesi competenti non soddisferebbe tale obbligo;

in particolare, il governo portoghese è obbligato a immatricolare, sulla base della relativa domanda, in una serie speciale, liberi da oneri fiscali e senza divieti o restrizioni, i veicoli che il personale dell'Agenzia o i familiari del medesimo abbiano acquistato alle condizioni di mercato nello Stato in cui precedentemente risiedevano o nello Stato del quale sono cittadini;

in conformità all'Accordo sulla sede, il governo portoghese è tenuto a garantire che il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e i familiari di detto personale godano dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni concesse dal Portogallo ai membri di una categoria equivalente del corpo diplomatico sul territorio di detta Repubblica; l'applicazione passata e presente di tale disposizione dell'Accordo sulla sede da parte delle autorità portoghesi competenti non soddisferebbe tale obbligo;

in particolare, il governo portoghese è tenuto ad applicare le disposizioni e le misure in vigore fino al luglio 2007, riguardanti l'immatricolazione e la tassazione dei veicoli del personale del corpo diplomatico, al personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima entrato in servizio prima di tale data e ai familiari di tale personale;

il governo portoghese è tenuto ad applicare le disposizioni e le misure in vigore fino al luglio 2007, riguardanti l'immatricolazione e la tassazione dei veicoli del personale corpo diplomatico, in tutti gli altri casi;

il governo portoghese è tenuto a garantire che al personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e ai suoi familiari siano effettivamente concessi i privilegi e le immunità, le esenzioni e le agevolazioni attribuiti dal Portogallo ai membri di una categoria equivalente del corpo diplomatico sul suo territorio; la prassi passata e presente delle autorità portoghesi di non eseguire le domande di immatricolazione dei membri del personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dei loro familiari sarebbe in contrasto con tale obbligo;

le disposizioni dell'Accordo sulla sede non devono essere interpretate e applicate nel senso che il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e i familiari di tale personale non possano fruire, per quanto riguarda l'introduzione dei veicoli usati nel territorio portoghese, almeno dei diritti minimi concessi ad un qualsiasi cittadino dell'Unione europea che trasferisca la sua residenza in Portogallo;

deve essere considerato come periodo di tempo ragionevole per l'elaborazione delle domande di immatricolazione degli autoveicoli dei membri del personale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dei loro familiari, in applicazione dell'Accordo sulla sede, un periodo di tempo non maggiore di due mesi; e

la Repubblica portoghese, in conformità all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, deve essere condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo: l'«EMSA» o anche l'«Agenzia») è stata fondata con il regolamento (CE) n. 1406/2002 (1). Essa ha la sua sede a Lisbona. Il 28 luglio 2004 è stato firmato il Protocollo tra il governo della Repubblica portoghese e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo: l'«Accordo sulla sede») (2). L'Accordo sulla sede riguarda i rapporti tra l'EMSA e il Portogallo in quanto Stato ospitante e si applica all'Agenzia e al suo personale.

La ricorrente sostiene che il governo portoghese aveva proposto senza previa richiesta o suggerimento da parte dell'EMSA di aderire a detto Accordo sulla sede, il quale prevedeva una serie di privilegi e immunità, nonché esenzioni ed agevolazioni per l'Agenzia e per il suo personale che riflettevano in larga parte le disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «Protocollo»), ma che prevedevano anche agevolazioni aggiuntive. Essa asserisce, inoltre, che il testo dell'Accordo sulla sede proposto era simile al testo dell'Accordo sulla sede concluso il 26 giugno 1996 tra il Portogallo e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (l'«EMCDDA»), in merito, in particolare, all'immatricolazione degli autoveicoli.

Nel settembre 2005 è stato costituito un gruppo di lavoro tra il governo portoghese, da un lato, e l'EMSA e l'EMCDDA, dall'altro, allo scopo di preparare un progetto dettagliato relativo alle disposizioni amministrative necessarie per l'attuazione dei due Accordi sulla sede o Protocolli.

La ricorrente sostiene che l'amministrazione portoghese, non prendendo in esame le domande relative all'immatricolazione degli autoveicoli presentate dal suo personale, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'Accordo sulla sede, il quale chiarisce quali siano gli obblighi derivanti dal Protocollo applicabile all'EMSA secondo l'art. 7 del regolamento (CE) n. 1406/2002. Inoltre, la ricorrente asserisce che le autorità portoghesi non avrebbero applicato la normativa nazionale rilevante e in vigore nei confronti del personale dell'EMSA e dei familiari del medesimo mentre l'avrebbero applicata per l'EMCDDA e le missioni diplomatiche. Tali comportamenti avrebbero causato, secondo la ricorrente, gravi impedimenti al funzionamento dell'EMSA, in quanto determinati veicoli, acquistati sulla base del legittimo affidamento che le disposizioni esistenti sarebbero state applicate, sono rimasti invece privi di immatricolazione. Pertanto, determinati veicoli trasportati dal luogo di residenza precedente, ovvero dallo Stato di nazionalità di alcuni membri del personale, sono rimasti con il numero di targa dello Stato membro della residenza precedente malgrado le norme dell'ordinamento di tale Stato in merito all'obbligo di cancellazione dal registro automobilistico. In breve, la ricorrente lamenta che la decisione delle autorità portoghesi di non eseguire le richieste di immatricolazione degli autoveicoli avrebbe determinato una serie di gravi difficoltà giuridiche e amministrative per i membri del personale, in quanto questi ultimi non avrebbero avuto altra scelta che importare detti autoveicoli nell'inosservanza degli obblighi relativi all'immatricolazione, all'assicurazione e al controllo tecnico.

Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale della Corte, la ricorrente sostiene, inoltre, che l'art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 1406/2002, dispone che la Corte di giustizia abbia giurisdizione a pronunciarsi in base a qualsiasi clausola compromissoria contenuta in contratti conclusi dall'Agenzia e che l'art. 14 dell'Accordo sulla sede stabilisce che le controversie che incidono sull'applicazione di quest'ultimo devono essere esaminate da un collegio arbitrale ad hoc composto da quattro membri, mentre le controversie non risolte in tal modo devono essere assoggettate al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Secondo la ricorrente, la procedura di soluzione della controversia prevista dall'art. 14 dell'Accordo sulla sede è risultata infruttuosa e quindi la Corte di giustizia dev'essere considerata competente nella presente controversia con riferimento all'interpretazione dell'Accordo sulla sede ai sensi dell'art. 238 CE, nel quale è stabilito che la Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Comunità o per conto di questa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento (CE) n. 1406/2002, che dispone che l'Agenzia è un organismo della Comunità, e ai sensi dell'art. 225 CE, che stabilisce che il Tribunale di primo grado sia competente a conoscere e a decidere in primo grado dei procedimenti cui fa riferimento l'art. 238 CE.

Inoltre, la ricorrente dichiara di chiedere conferma alla Corte del fatto che l'Accordo sulla sede costituisca uno strumento di diritto internazionale rientrante nell'ambito del diritto comunitario, atto a vincolare le autorità portoghesi e non soggetto a modifiche unilaterali. Essa chiede, inoltre, che la Corte si pronunci dichiarando che l'elaborazione delle domande di immatricolazione degli autoveicoli presentate dai membri del suo personale, come svolta, è in contrasto con le disposizioni del Protocollo e che le autorità portoghesi sono tenute ad attuare le rilevanti disposizioni di tale Protocollo in tempi ragionevoli. Da ultimo, essa chiede che l'Accordo sulla sede non sia interpretato in modo che il personale dell'EMSA non fruisca per quanto riguarda l'immatricolazione degli autoveicoli almeno dei diritti minimi dei quali fruirebbe qualsiasi cittadino dell'Unione europea che trasferisse la sua residenza in Portogallo.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, n. 1406, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208, pag. 1).

(2)  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica portoghese del 22 settembre 2004, n. 224, pag. 6073, disponibile sul sito Internet dell'EMSA: http://www.emsa.europa.eu/Docs/legis/protocol%20pt%20government%20and%20emsa.pdf


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