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Document 62008CN0197
Case C-197/08: Action brought on 14 May 2008 — Commission of the European Communities v French Republic
Causa C-197/08: Ricorso proposto il 14 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
Causa C-197/08: Ricorso proposto il 14 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
GU C 183 del 19.7.2008, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 183/14 |
Ricorso proposto il 14 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-197/08)
(2008/C 183/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: sig. W. Mölls, agente)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
— |
dichiarare che, avendo adottato e mantenuto in vigore un sistema di prezzi minimi per le sigarette immesse al consumo in Francia, nonchè vietando la vendita dei prodotti di tabacco «a un prezzo promozionale contrario agli obiettivi di salute pubblica», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59/CE (1); |
— |
condannare la Repubblica francese alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene che l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59/CE, come interpretato dalla Corte, vieta chiaramente l'intervento degli Stati membri al fine di imporre in maniera discrezionale prezzi minimi di vendita al minuto dei prodotti di tabacco lavorato. Impedendo ai produttori e agli importatori di paesi terzi di determinare i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, tali prezzi minimi restringerebbero infatti la concorrenza sui prezzi e arrecherebbero pregiudizio al mercato interno.
Con riguardo, peraltro, alla necessità sottolineata dalla convenuta di derogare alla disposizione succitata al fine di tutelare la salute pubblica, la Commissione non contesta che, in alcune circostanze, per raggiungere tale scopo possa essere necessario derogare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci. Nella specie, tuttavia, come la Corte ha già dichiarato, l'obiettivo di tutelare la salute pubblica potrebbe essere adeguatamente perseguito mediante l'aumento dell'imposizione fiscale sui prodotti di tabacco lavorato, in modo da far salvo il principio della libera determinazione del prezzo.
(1) Direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40).