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Document 62008CN0165

Causa C-165/08: Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

GU C 183 del 19.7.2008, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 183/11


Ricorso proposto il 17 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-165/08)

(2008/C 183/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, introducendo il divieto di libera circolazione delle sementi delle varietà geneticamente modificate nonché vietando l'iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/18/CE (1), nella sua totalità ed in particolare in forza dei suoi artt. 22 e 23 nonché in forza della direttiva del Consiglio 2002/53/CE (2), ed in particolare dei suoi artt. 4, n. 4, e 16.

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa nazionale, ai sensi della quale «le sementi di varietà geneticamente modificate non possono essere ammesse alla circolazione sul territorio della Repubblica di Polonia», non è conforme alla direttiva 2001/18/CE, che stabilisce il principio della messa in circolazione degli organismi geneticamente modificati. L'art. 22 di tale direttiva vieta agli Stati membri di imporre requisiti supplementari concernenti l'immissione in commercio di organismi autorizzati a livello comunitario, per contro l'art. 23 della direttiva prevede unicamente la possibilità di limitazioni o divieti applicabili a particolari organismi geneticamente modificati ed in speciali circostanze. Nessuna disposizione della direttiva consente ad uno Stato membro di vietare in maniera generale e non motivata la circolazione, sul proprio territorio, di un'intera categoria, nel caso di specie le sementi, di organismi geneticamente modificati. La norma summenzionata è del pari incompatibile con la direttiva 2001/53/CE, ed in particolare con il suo art. 16, laddove istituisce una restrizione di mercato relativa alle sementi di varietà menzionate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.

La norma nazionale, ai sensi della quale «le varietà geneticamente modificate non sono iscritte nel registro nazionale», è incompatibile con la direttiva 2001/53/CE. L'art. 4, n. 4, di tale direttiva non consente agli Stati membri di vietare, in maniera generale, l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà geneticamente modificate, ma loro impone solo l'obbligo di assicurare, nel corso dell'iscrizione di tali varietà nel registro nazionale, che ognuna di esse venga ammessa in conformità della normativa comunitaria applicabile agli organismi geneticamente modificati.


(1)  GU L 106 del 17 aprile 2001, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 20 luglio 2002, pag. 1.


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