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Document 62014CN0108
Case C-108/14: Request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on 6 March 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG v Finanzamt Nordenham
Causa C-108/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt Nordenham
Causa C-108/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt Nordenham
GU C 159 del 26.5.2014, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 159/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 6 marzo 2014 — Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG Finanzamt Nordenham/Finanzamt Nordenham
(Causa C-108/14)
2014/C 159/16
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG
Convenuto: Finanzamt Nordenham
Questioni pregiudiziali
1) |
In base a quale metodo di calcolo debba essere quantificata la detrazione (prorata) dell’imposta spettante a una holding in ragione delle prestazioni a monte erogate nel quadro del reperimento del capitale per l’acquisizione di quote all’interno di società controllate nel caso in cui la holding di cui trattasi eroghi in seguito (come programmato fin dall’inizio) diverse prestazioni imponibili a favore delle suddette società. |
2) |
Se la disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (1), vertente sulla riconduzione di più persone a un unico soggetto passivo osti a una disciplina nazionale secondo cui (in primis) soltanto una persona giuridica — ma non una società di persone — può essere incorporata nell’impresa di un soggetto passivo diverso (il cosiddetto «Organträger», società madre) e che (in secondo luogo) richiede che la suddetta persona giuridica sia «incorporata nell’impresa della società madre» dal punto di vista finanziario, economico e organizzativo (nel quadro di un rapporto gerarchico). |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se un soggetto passivo possa invocare direttamente l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. |