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Document 31997D0188

97/188/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere due accordi con la Repubblica ceca contenenti disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

GU L 80 del 21.3.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/188/oj

31997D0188

97/188/CE: Decisione del Consiglio del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere due accordi con la Repubblica ceca contenenti disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

Gazzetta ufficiale n. L 080 del 21/03/1997 pag. 0018 - 0019


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere due accordi con la Repubblica ceca contenenti disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (97/188/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile (1), in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe a tale direttiva;

considerando che, con lettere registrate presso il Segretariato generale della Commissione il 22 agosto 1995 e il 26 marzo 1996, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Repubblica ceca due accordi contenenti deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda i lavori di costruzione, di riparazione e di rinnovamento dei due ponti di frontiera tra gli Stati contraenti;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 25 aprile 1996;

considerando che, in assenza di disposizioni derogatorie, le operazioni di costruzione, di riparazione e di rinnovamento eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA in Germania, mentre quelle eseguite sul territorio ceco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva e che, inoltre, ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Repubblica ceca, di merci utilizzate per la costruzione, la riparazione ed il rinnovamento dei ponti di frontiera sarebbe soggetta all'IVA in Germania;

considerando che le misure di deroga previste dagli accordi sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di imposizione per gli operatori incaricati dei lavori in questione;

considerando che tali disposizioni derogatorie avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere con la Repubblica ceca due accordi contenenti talune disposizioni derogatorie alla sesta direttiva 77/388/CEE.

Il primo accordo riguarda la costruzione di un ponte frontaliero sul Rehlingbach all'altezza di Waidhaus e Roßhaupt, che allaccia l'autostrada tedesca A6 che va da Norimberga in direzione est all'autostrada ceca D5 che va da Pilsen in direzione ovest.

Il secondo accordo concerne la costruzione di un ponte frontaliero all'altezza di Schönberg e Voitersreuth, come prolungamento dell'autostrada E49.

Le disposizioni fiscali di deroga previste da tali accordi sono definite agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, l'area del cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1, secondo comma della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica ceca, sono considerati come territorio della Repubblica federale di Germania, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, il cantiere del ponte di confine di cui all'articolo 1, terzo comma della presente decisione e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, anche nella parte situata sul territorio della Repubblica federale di Germania, sono considerati come territorio della Repubblica ceca, per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite in relazione alla costruzione, alla riparazione e al rinnovamento del ponte di confine.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Repubblica ceca non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci siano usate per la costruzione, la riparazione e il rinnovamento di uno dei ponti di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate a tali fini da un'amministrazione pubblica.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU n. L 338 del 20. 12. 1996, pag. 89).

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