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Document 62015CJ0261

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016.
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV contro Gregory Demey.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal vredegerecht te Ieper.
Trasporto ferroviario – Regolamento (CE) n. 1371/2007 – Diritti e obblighi dei viaggiatori – Mancanza del titolo di trasporto – Mancata regolarizzazione entro i termini – Reato.
Causa C-261/15.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2016:709

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

21 settembre 2016 ( *1 )

«Trasporto ferroviario — Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei viaggiatori — Mancanza del titolo di trasporto — Mancata regolarizzazione entro i termini — Reato»

Nella causa C‑261/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal vredegerecht te Ieper (giudice di pace di Ypres, Belgio), con decisione del 21 maggio 2015, pervenuta in cancelleria il 1o giugno 2015, nel procedimento

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

contro

Gregory Demey,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, da J.‑P. Kesteloot, advocaat;

per G. Demey, da K. Bentein, advocaat;

per il governo francese, da D. Colas, F.-X. Bréchot e M.-L. Kitamura, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da F. Wilman, J. Hottiaux e N. Yerrell, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999 (in prosieguo: l’«appendice A»), di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU 2007, L 315, pag. 14).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV [Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), ferrovie statali belghe] e il sig. Grégory Demey, relativamente al pagamento di un’indennità forfettaria richiesta in seguito a reati che il sig. Demey ha commesso viaggiando in treno senza titolo di trasporto e senza provvedere a regolarizzare la sua situazione entro i termini di legge.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 4 del regolamento n.°1371/2007, intitolato «Contratto di trasporto», così dispone:

«Fatte salve le disposizioni di cui al presente capo, la conclusione e l’esecuzione di un contratto di trasporto e la fornitura di informazioni e biglietti sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato I, titoli II e III».

4

L’allegato I del suddetto regolamento, intitolato «Estratto delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV)», è costituito dall’appendice A. Il titolo II di tale appendice di cui al menzionato allegato I, intitolato «Conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto», è composto dagli articoli da 6 a 11 dell’appendice in parola.

5

Ai sensi dell’articolo 6 dell’appendice A, intitolato «Contratto di trasporto»:

«1.   Con il contratto di trasporto, il trasportatore s’impegna a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, nel luogo di destinazione ed a consegnare i bagagli ed i veicoli nel luogo di destinazione.

2.   Il contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi.

3.   Il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto».

6

L’articolo 7 della menzionata appendice A concerne il titolo di trasporto.

7

L’articolo 8 di suddetta appendice A, intitolato «Pagamento e rimborso del prezzo del trasporto», prevede, al paragrafo 1, che il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo, salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore.

8

Intitolato «Diritto al trasporto. Esclusione dal trasporto», l’articolo 9 della stessa appendice A così dispone:

«1.   Sin dall’inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Le condizioni generali di trasporto possono stabilire:

a)

che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto;

b)

che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio;

c)

se e a quali condizioni si effettua il rimborso della sovrattassa.

2.   Le condizioni generali di trasporto possono prevedere l’esclusione dal trasporto o l’obbligo di sospendere il viaggio per i viaggiatori i quali:

a)

rappresentano un pericolo per la sicurezza ed il buon funzionamento dell’esercizio ferroviario o per la sicurezza degli altri viaggiatori;

b)

disturbano in modo intollerabile gli altri viaggiatori,

e che queste persone non abbiano diritto al rimborso né del prezzo del trasporto, né del prezzo che hanno pagato per il trasporto dei loro bagagli registrati».

9

Gli articoli 10 e 11 dell’appendice A riguardano, rispettivamente, l’adempimento di formalità amministrative e la soppressione e il ritardo di un treno. Il titolo III della citata appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 disciplina il trasporto di colli a mano, animali, bagagli registrati e veicoli.

Diritto belga

10

L’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del Koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende reglement van de politie op de spoorwegen (Regio decreto del 20 dicembre 2007 recante regolamento della polizia ferroviaria) (Belgisch Staatsblad, 15 luglio 2008, pag. 36973) prevede quanto segue:

«I vagoni ferroviari e i binari sono accessibili soltanto ai viaggiatori che, ai sensi delle condizioni generali di trasporto dell’impresa ferroviaria interessata, sono in possesso di un titolo di trasporto valido o che si conformano a dette condizioni generali procurandosene uno».

11

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regio decreto in parola:

«La violazione delle disposizioni del presente decreto è punibile in applicazione dell’articolo 3 della legge del 12 aprile 1835 sui pedaggi e i regolamenti di polizia ferroviaria, anche se è dovuta a negligenza».

12

L’articolo 3 della Wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie (legge del 12 aprile 1835 sul pagamento dei pedaggi e i regolamenti di polizia relativi alle ferrovie) (pubblicata il 17 aprile 1835) stabilisce che il governo può fissare le pene, in conformità alla Wet van 6 maart 1818 betreffende de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen of te stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen (legge del 6 marzo 1818 relativa alle sanzioni da comminare per le contravvenzioni ai regolamenti generali amministrativi, nonché le pene che potranno essere disposte dai regolamenti delle autorità provinciali o comunali) (pubblicata il 6 marzo 1818).

13

Secondo l’articolo 1, paragrafo 1, della legge del 6 marzo 1818, «le violazioni di regi decreti per le quali non sono o saranno disposte pene speciali tramite leggi, (...), sono punibili con pena detentiva da otto a quattordici giorni e con pena pecuniaria da ventisei a duecento franchi, o con una sola di dette pene».

14

L’articolo 74 della Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (legge del 6 aprile 2010 sulle pratiche di mercato e la tutela dei consumatori) (Belgisch Staatsblad, 12 aprile 2010, pag. 20803) (in prosieguo: la «legge sulle pratiche di mercato») è così formulato:

«Nei contratti stipulati tra un’impresa e un consumatore sono in ogni caso abusive le clausole e le condizioni, o le combinazioni di clausole e condizioni finalizzate a:

(...)

17°

fissare l’importo dell’indennità dovuta dal consumatore che non adempie i suoi obblighi, senza prevedere un’indennità equivalente a carico dell’impresa che sia inadempiente;

(...)

24°

in caso di mancata esecuzione o ritardo dell’esecuzione degli obblighi del consumatore, fissare importi di risarcimento del danno che siano manifestamente non proporzionati al danno che può essere subito dall’impresa;

(...)».

15

L’articolo 75 della legge sulle pratiche di mercato, al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Ogni clausola abusiva è vietata e nulla.

Il contratto resta vincolante per le parti se può continuare a sussistere senza le clausole abusive.

Il consumatore non può rinunziare ai suoi diritti conferitigli dalla presente sezione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

16

Nello svolgimento di controlli effettuati nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2013, è stato constatato, in quattro occasioni, che il sig. Demey compiva dei viaggi in treno in Belgio senza titolo di trasporto. Il capotreno ha invitato il sig. Demey a regolarizzare la sua situazione tramite il pagamento, entro un termine di quattordici giorni, del prezzo del viaggio, pari a EUR 11,20 maggiorato di EUR 8, ossia in totale EUR 19,20 per viaggio. Il sig. Demey non ha regolarizzato la sua situazione entro i termini impartitigli, né ha proceduto in conformità delle lettere di costituzione in mora inviate dalla SNCB.

17

Di conseguenza, la SNCB ha citato il sig. Demey dinanzi al vredegerecht te Ieper (giudice di pace di Ypres, Belgio) e ha richiesto il pagamento di un’indennità forfettaria complementare pari a EUR 800, ossia EUR 200 per ogni viaggio effettuato senza titolo di trasporto, e ciò in sostituzione della maggiorazione amministrativa inizialmente prevista pari a EUR 8 per viaggio.

18

La SNCB sostiene che l’indennità forfettaria di EUR 200 per viaggio sarebbe giustificata in considerazione dei reati commessi dal sig. Demey. Secondo la SNCB, nella fattispecie manca il necessario carattere consensuale ai fini della sussistenza di un contratto di trasporto, in quanto il sig. Demey ha agito illegalmente utilizzando deliberatamente il treno senza titolo di trasporto. Di conseguenza, essa ritiene che quest’ultimo non possa beneficiare della tutela giuridica offertagli come consumatore, segnatamente dagli articoli 74 e 75 della legge sulle pratiche di mercato.

19

Il sig. Demey fa valere che beneficerebbe della tutela giuridica conferita dall’articolo 74, 17° e 24°, della legge summenzionata, poiché, in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007, la mancanza di titolo di trasporto non incide né sulla sussistenza né sulla validità del contratto.

20

Il giudice del rinvio constata che l’argomentazione dedotta dal sig. Demey è fondata sulla sussistenza di un rapporto contrattuale fra quest’ultimo e la SNCB. Per contro, esso considera che la tesi avanzata dalla SNCB implica che il sig. Demey avrebbe commesso un atto illecito. Di conseguenza, detto giudice si chiede se, nella fattispecie, sussista un contratto di trasporto fra il sig. Demey e la menzionata società di trasporti sulla base del citato articolo 6, paragrafo 2, ultima frase e se possa, pertanto, applicare le disposizioni della legge sulle pratiche di mercato che si basano sull’esistenza di un siffatto contratto.

21

In tale contesto il vredegerecht te Ieper (giudice di pace di Ypres) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 6, paragrafo 2, [ultima frase], del[l’appendice A di cui al]l’allegato I del [regolamento n. 1371/2007] osti alle disposizioni penali nazionali belghe, quali [riportate ai punti da 10 a 13 della presente sentenza], in forza delle quali un viaggiatore ferroviario senza titolo di viaggio – né regolarizzazione di tale situazione entro i termini previsti da regolamento – commette un illecito penale, che esclude qualsiasi rapporto contrattuale tra l’impresa di trasporto e il viaggiatore ferroviario, cosicché al medesimo viene negato [il beneficio del]la tutela giurisdizionale prevista dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale belga basate sul rapporto contrattuale (esclusivo) in parola con detto consumatore, (...)».

Sulla questione pregiudiziale

22

Con la questione posta il giudice del rinvio chiede, in sostanza, alla Corte se l’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni nazionali che prevedono che una persona, la quale effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti da tali disposizioni, non ha alcun rapporto contrattuale con l’impresa ferroviaria.

23

Nel contesto del procedimento principale le parti sono discordi sul punto se, in forza della menzionata disposizione, un contratto di trasporto sia concluso dal momento in cui una persona viaggia in un treno, indipendentemente dall’aspetto di accertare se detta persona sia in possesso o meno di un titolo di trasporto a tal fine. Risulta necessario, pertanto, stabilire se l’articolo 6, paragrafo 2, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 disciplini le condizioni per la formazione di un contratto di trasporto.

24

Si deve rilevare che l’articolo 4 del regolamento n. 1371/2007, intitolato «Contratto di trasporto», prevede che la conclusione di un contratto di trasporto è disciplinata dalle disposizioni dei titoli II e III dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento in parola. Le menzionate disposizioni non disciplinano tuttavia in modo dettagliato le condizioni per la formazione di un contratto del genere.

25

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007, infatti, «[i]l contratto di trasporto deve essere attestato da uno o più titoli di trasporto consegnati al viaggiatore. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 9, l’assenza, l’irregolarità o la perdita del titolo di trasporto non pregiudica né l’esistenza né la validità del contratto, che rimane soggetto alle presenti regole uniformi».

26

Dalla formulazione della disposizione in parola risulta che la medesima presuppone la sussistenza di un contratto di trasporto previamente concluso e riguarda unicamente la prova dell’esistenza di tale contratto, che deve essere attestata da uno o più titoli di trasporto. La seconda frase della menzionata disposizione concerne ipotesi in cui il viaggiatore ferroviario non è in grado di presentare un titolo di trasporto o nelle quali il titolo è irregolare e prevede, in tali casi, che l’esistenza e la validità del contratto di trasporto non sono pregiudicati, senza precisare le regole secondo cui il contratto di trasporto deve essere concluso.

27

In particolare, l’assenza di titolo di trasporto di cui alla citata seconda frase può essere interpretata solamente nel senso che significa che un contratto di trasporto è stato previamente concluso e che il viaggiatore non può esibire una prova a dimostrazione dell’acquisto di un titolo di trasporto, salvo privare la prima frase della medesima disposizione di qualsivoglia effetto utile.

28

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007, il trasportatore s’impegna, con il contratto di trasporto, a trasportare il viaggiatore, nonché, se del caso, bagagli e veicoli, verso il luogo di destinazione. La citata disposizione è parimenti basata sul presupposto che un contratto di trasporto è stato anteriormente concluso, ma non fornisce precisazioni quanto alla modalità secondo la quale lo stesso deve essere stato concluso.

29

Analogamente, l’articolo 6, paragrafo 3, della suddetta appendice A si limita a precisare che il titolo di trasporto fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

30

Ne consegue che l’articolo 6, paragrafo 2, della citata appendice non può essere interpretato nel senso che disciplina le condizioni di formazione di un contratto di trasporto.

31

Tale analisi risulta corroborata da un’analisi del contesto in cui siffatta disposizione si colloca.

32

Difatti, secondo l’articolo 9 dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 al quale rinvia l’articolo 6, paragrafo 2, dell’appendice in parola, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido sin dall’inizio del viaggio, e deve presentarlo al momento del controllo dei titoli di trasporto. Detto articolo 9 dispone altresì che le condizioni generali di trasporto possono stabilire che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto, o, ancora, che a un viaggiatore il quale rifiuta di pagare immediatamente il prezzo del trasporto o la sovrattassa può essere imposto di sospendere il viaggio. Tale disposizione prevede quindi unicamente le sanzioni che possono essere adottate nei confronti di un viaggiatore che non disponeva di un titolo di trasporto e non aveva successivamente regolarizzato la propria situazione e non contiene indicazioni relativamente alle condizioni di formazione del contratto di trasporto.

33

Rilievo analogo vale con riguardo alle disposizioni che compaiono al titolo II dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007. L’articolo 8 di tale appendice A prevede infatti, al paragrafo 1, che il prezzo del trasporto deve essere pagato in anticipo, salvo diverso accordo fra il viaggiatore ed il trasportatore. L’articolo 7 del regolamento in parola concerne il titolo di trasporto, gli articoli 10 e 11 della summenzionata appendice A riguardano, rispettivamente, l’adempimento di formalità amministrative e la soppressione e il ritardo di un treno.

34

In tale contesto si deve concludere che l’articolo 6, paragrafo 2, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 non può essere interpretato nel senso che disciplina le condizioni di formazione di un contratto di trasporto, dal momento che queste ultime sono regolamentate dalle pertinenti disposizioni nazionali.

35

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A di cui all’allegato I del regolamento n. 1371/2007 deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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