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Document 52011XG1217(01)

Dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011 , degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi

GU C 369 del 17.12.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 369/14


Dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi

2011/C 369/02

In virtù dell'articolo 288 del TFUE, «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che l'attuazione effettiva del diritto dell'Unione è un presupposto per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione e che, benché la responsabilità per tale attuazione incomba innanzitutto agli Stati membri, si tratta di una questione di interesse comune in quanto essa mira, tra l'altro, a introdurre parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

Gli Stati membri e la Commissione riconoscono che il recepimento corretto e tempestivo delle direttive dell'Unione è un obbligo giuridico. Constatano che i trattati affidano alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia, e concordano nel ritenere che la notifica delle misure di recepimento dovrebbe facilitare l'assolvimento di tale compito da parte della Commissione.

In questo contesto, gli Stati membri riconoscono che le informazioni che forniscono alla Commissione per quanto riguarda il recepimento delle direttive nel diritto nazionale «devono essere chiare e precise» e «devono indicare senza ambiguità le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative» o eventuali altre disposizioni del diritto nazionale, nonché, se del caso, la giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali, con cui lo Stato membro ritiene di aver adempiuto i vari obblighi impostigli dalla direttiva (1).

Al fine di migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento delle direttive dell'Unione, qualora la Commissione ritenga che siano necessari documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento, essa giustifica, caso per caso all'atto di presentare le pertinenti proposte, la necessità e la proporzionalità della presentazione di tali documenti, tenendo in particolare conto rispettivamente della complessità della direttiva e del suo recepimento, nonché dell'eventuale onere amministrativo aggiuntivo.

In casi debitamente motivati, gli Stati membri si impegnano ad accompagnare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che possono assumere la forma di tabelle di corrispondenza o altri documenti che perseguono lo stesso obiettivo.


(1)  Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 nella causa C-427/07, punto 107 e giurisprudenza ivi citata.


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