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Document 32021R1532

Regolamento (UE) 2021/1532 della Commissione del 17 settembre 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/6671

GU L 330 del 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/69


REGOLAMENTO (UE) 2021/1532 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2021

che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione del 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

Il 10 agosto 2012 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione all’uso di 3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione, (n. FL 16.127), come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano, sostanzialmente, in una serie delle categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La Commissione ha notificato la domanda all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e ne ha chiesto il parere. Essa ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(5)

Nel suo parere adottato il 21 giugno 2016 (4) l’Autorità ha valutato la sicurezza della sostanza n. FL 16.127 e ha concluso che il suo uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza se è limitato ai livelli massimi specificati per vari alimenti in diverse categorie di alimenti. L’Autorità ha inoltre osservato che si tratta di una sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi.

(6)

Poiché l’uso della sostanza n. FL 16.127 come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso alla luce del parere dell’Autorità.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4334.


ALLEGATO

Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce 16.126 è inserita la voce seguente relativa al n. FL 16.127:

«16.127

3-(1-[(3,5-dimetilisossazolo-4-il)metil)-1H-pirazolo-4-il)-1-(3-idrossibenzil)imidazolidina-2,4-dione

1119831-25-2

2161

 

almeno il 99 %, saggio (HPLC/UV)

Limitazioni dell’uso come sostanza aromatizzante:

 

Categoria 1.4: non oltre 4 mg/kg.

 

Categoria 1.8: non oltre 8 mg/kg.

 

Categoria 3: non oltre 4 mg/kg.

 

Categoria 5.1: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 5.2: non oltre 16 mg/kg.

 

Categoria 5.3: non oltre 30 mg/kg.

 

Categoria 5.4: non oltre 15 mg/kg.

 

Categoria 6.3: non oltre 25 mg/kg.

 

Categoria 12.1: non oltre 75 mg/kg.

 

Categoria 12.2: non oltre 100 mg/kg.

 

Categoria 12.3: non oltre 25 mg/kg.

 

Categoria 12.4: non oltre 25 mg/kg.

 

Categoria 12.5: non oltre 4 mg/kg.

 

Categoria 13.2: non oltre 4 mg/kg.

 

Categoria 13.3: non oltre 4 mg/kg.

 

Categoria 14.1.4: non oltre 4 mg/l (solo per le bevande a base di latte).

 

Categoria 14.1.5: non oltre 8 mg/kg.

 

Categoria 15.1: non oltre 20 mg/kg.

 

Categoria 16: non oltre 4 mg/l (solo per i dessert a base di latte).

 

EFSA».


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