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Document 32020R0855

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/2801

GU L 195 del 19.6.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/855/oj

19.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/855 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2020

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve assicurare un’efficace protezione dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) ha individuato i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti dai paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (Anti-money laundering and counter-terrorist financing — «AML/CFT»). È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). È inoltre opportuno che alla luce di tali informazioni la Commissione individui nuovi paesi i cui regimi di AML/CFT presentano carenze strategiche.

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

È pertanto essenziale tenere conto dei lavori pertinenti già intrapresi a livello internazionale, in particolare quelli del GAFI, per individuare i paesi. Per preservare l’integrità del sistema finanziario mondiale è della massima importanza che l’Unione tenga in debita considerazione a livello dell’Unione i paesi individuati come giurisdizioni con carenze strategiche nel regime di AML/CFT. Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche recenti del GAFI, documenti del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process Statement» e rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(5)

Qualsiasi paese terzo individuato dal GAFI come rappresentante un rischio per il sistema finanziario internazionale è considerato rappresentare un rischio per il mercato interno. Tale assunto vale per qualsiasi paese indicato nelle dichiarazioni pubbliche del GAFI e nei documenti del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process Statement».

(6)

Ai fini della valutazione autonoma, per giungere alle sue conclusioni la Commissione ha valutato le informazioni disponibili provenienti dal GAFI e, se del caso, da altre fonti di informazione. In esito alla valutazione, l’analisi della Commissione ha confermato l’esistenza delle specifiche carenze strategiche illustrate nei considerando da 8 a 19.

(7)

A ottobre 2018 il GAFI ha individuato le Bahamas come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Le Bahamas sono intervenute per migliorare il regime di AML/CFT e a febbraio 2020 il GAFI ha constatato in via preliminare che il paese aveva sostanzialmente completato il piano d’azione e che si rendeva necessaria una valutazione in situ per accertare l’inizio e la prosecuzione dell’attuazione delle riforme di AML/CFT delle Bahamas, come pure il perdurare dell’impegno politico necessario per proseguire l’attuazione in futuro. Il GAFI non ha ancora effettuato la valutazione a conferma della constatazione iniziale. Per il momento la Commissione non dispone quindi di informazioni che le permettano di confermare che le carenze strategiche sono state effettivamente colmate. La futura valutazione verterà sui seguenti aspetti: 1) predisposizione di un sistema elettronico completo di gestione dei fascicoli per la cooperazione internazionale; 2) dimostrazione dell’attività di vigilanza basata sul rischio nei confronti degli istituti finanziari diversi dalle banche; 3) garanzia di un pronto accesso a informazioni sufficienti, precise e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva; 4) miglioramento della qualità degli strumenti dell’unità di informazione finanziaria per assistere le autorità di contrasto nello svolgimento di indagini relative al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, segnatamente indagini sul riciclaggio indiretto/finanziamento del terrorismo e indagini sul riciclaggio puro; 5) dimostrazione del fatto che le autorità indagano e perseguono tutte le tipologie di riciclaggio, compreso il riciclaggio indiretto, il riciclaggio puro e il riciclaggio dei proventi di reati commessi all’estero; 6) dimostrazione dell’avvio e della conclusione di procedimenti di confisca per tutte le tipologie di riciclaggio; 7) superamento delle lacune nei quadri relativi alle sanzioni finanziarie mirate per il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione e dimostrazione della loro applicazione. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare le Bahamas un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(8)

A febbraio 2020 il GAFI ha individuato Barbados come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) mancanza di vigilanza efficace basata sul rischio nei confronti di istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie; 2) carenze nelle misure volte a prevenire l’abuso di persone giuridiche e istituti giuridici per scopi criminosi e nel garantire la disponibilità tempestiva di informazioni precise e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva; 3) insufficiente capacità dell’unità di informazione finanziaria (Financial Intelligente Unit — «FIU») di fornire informazioni finanziarie per assistere ulteriormente le autorità di contrasto nelle indagini sul riciclaggio o sul finanziamento del terrorismo; 4) carenze connesse alle indagini e alle azioni penali in materia di riciclaggio, che non sono in linea con il profilo di rischio e con la mole di azioni penali arretrate del paese; 5) carenze nel perseguire la confisca nei casi di riciclaggio, compresa l’assistenza limitata richiesta alle controparti estere. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare Barbados un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(9)

A ottobre 2018 il GAFI ha individuato il Botswana come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) lacune nella valutazione dei rischi collegati alle persone giuridiche, agli istituti giuridici e alle organizzazioni senza scopo di lucro; 2) mancata applicazione dei manuali per la vigilanza basata sul rischio in ambito AML/CFT; 3) livello di analisi e divulgazione dell’intelligence finanziaria da parte della FIU; 4) lacune nell’attuazione della strategia di contrasto del finanziamento del terrorismo e capacità insufficiente dei servizi di contrasto per quanto riguarda le indagini sul finanziamento del terrorismo; 5) incapacità di garantire l’applicazione immediata di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione; 6) lacune nell’applicazione di una metodologia basata sul rischio per il monitoraggio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Botswana un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

A febbraio 2019 il GAFI ha individuato la Cambogia come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) mancanza di una base giuridica generale per l’assistenza giudiziaria e di un’apposita formazione del personale delle autorità di contrasto; 2) mancata attuazione di una vigilanza sul settore immobiliare e sulle case da gioco basata sul rischio; 3) mancata attuazione di una vigilanza sulle banche basata sul rischio, se del caso anche mediante interventi esecutivi immediati, proporzionati e dissuasivi; 4) carenze sul piano della conformità tecnica della legge in materia di AML/CFT; 5) livello di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e di divulgazione delle relative informazioni alle autorità di contrasto; 6) risultati insufficienti in termini di indagini e azioni penali in materia di riciclaggio; 7) risultati insufficienti in termini di congelamento e confisca dei proventi di reato, degli strumenti di reato e di beni di valore equivalente; 8) assenza di un quadro giuridico e mancata applicazione delle sanzioni finanziarie mirate delle Nazioni Unite connesse al finanziamento della proliferazione, nonché comprensione insufficiente del fenomeno dell’elusione delle sanzioni. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare la Cambogia un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(11)

A ottobre 2018 il GAFI ha individuato il Ghana come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) mancata attuazione di una politica nazionale globale in materia di AML/CFT che si basi sui rischi rilevati nella valutazione nazionale del rischio, comprese misure volte ad attenuare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in relazione alle persone giuridiche; 2) lacune nella vigilanza basata sul rischio, compresa una capacità insufficiente delle autorità di regolamentazione e una sensibilizzazione insufficiente del settore privato; 3) lacune nel garantire un pronto accesso a informazioni sufficienti, precise e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva; 4) carenze a fronte della necessità di garantire che la FIU concentri le sue attività sui rischi individuati nella valutazione nazionale del rischio e che disponga di risorse congrue; 5) lacune nell’applicazione di una metodologia basata sul rischio per il monitoraggio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Ghana un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(12)

A febbraio 2020 il GAFI ha individuato la Giamaica come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) comprensione globale insufficiente del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 2) mancata inclusione di tutti gli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie nel regime di AML/CFT e incapacità di garantire un’adeguata vigilanza basata sul rischio in tutti i settori; 3) mancanza di misure adeguate volte a prevenire l’abuso di persone giuridiche e istituti giuridici per scopi criminosi e a garantire la disponibilità tempestiva di informazioni precise e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva; 4) mancanza di misure adeguate volte a incrementare l’uso di informazioni finanziarie e aumentare le indagini e le azioni penali in materia di riciclaggio, in linea con il profilo di rischio del paese; 5) incapacità di dimostrare l’applicazione immediata di sanzioni finanziarie mirate per il finanziamento del terrorismo; 6) carenze nell’applicazione di una metodologia di vigilanza basata sul rischio nel settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, in modo da prevenire abusi finalizzati al finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare la Giamaica un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(13)

A febbraio 2020 il GAFI ha individuato Maurizio come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) carenze nel dimostrare l’attuazione di una vigilanza basata sul rischio da parte delle autorità incaricate della vigilanza sul settore globale delle imprese e su determinate imprese e professioni non finanziarie; 2) incapacità di garantire il pronto accesso delle autorità competenti a informazioni precise sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva; 3) mancata dimostrazione della capacità delle autorità di contrasto di svolgere indagini in materia di riciclaggio, comprese indagini finanziarie parallele e su casi di riciclaggio indiretto; 4) incapacità di applicare una metodologia di vigilanza basata sul rischio nel settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, in modo da prevenire abusi finalizzati al finanziamento del terrorismo; 5) incapacità di dimostrare l’adeguata applicazione di sanzioni finanziarie mirate attraverso la comunicazione e la vigilanza. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare Maurizio un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(14)

A ottobre 2019 il GAFI ha individuato la Mongolia come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Sebbene la Mongolia sia intervenuta per migliorare il regime di AML/CFT, si annoverano fra le carenze tuttora irrisolte: 1) lacune nella comprensione del rischio settoriale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da parte delle autorità incaricate della vigilanza su determinate imprese e professioni non finanziarie, nonché lacune nell’applicazione di una metodologia di vigilanza basata sul rischio, in particolare per quanto concerne i commercianti di pietre e metalli preziosi; 2) necessità di dimostrare l’aumento delle indagini e delle azioni penali riguardanti diverse tipologie di attività di riciclaggio, in linea con i rischi individuati; 3) monitoraggio inadeguato del rispetto, da parte degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie, degli obblighi di imporre sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione, unito all’applicazione insufficiente di sanzioni proporzionate e dissuasive. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare la Mongolia un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(15)

A febbraio 2020 il GAFI ha individuato il Myanmar/Birmania come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) incapacità di dimostrare una migliore comprensione dei rischi di riciclaggio in settori chiave; 2) incapacità di garantire che l’ente incaricato della vigilanza su determinate imprese e professioni non finanziarie disponga di risorse sufficienti, che le ispezioni in loco e non in loco siano basate sul rischio e che gli operatori hundi siano registrati e sottoposti a vigilanza; 3) incapacità di dimostrare miglioramenti nell’uso dell’intelligence finanziaria nell’ambito delle indagini a opera delle autorità di contrasto, unita a un’analisi operativa e una divulgazione insufficienti da parte della FIU; 4) necessità di garantire che il riciclaggio sia oggetto di indagini e azioni penali in linea con i rischi; 5) incapacità di dimostrare lo svolgimento di indagini sul riciclaggio transnazionale in un contesto di cooperazione internazionale; 6) incapacità di dimostrare un aumento del congelamento o del sequestro e della confisca di proventi di reato, strumenti di reato e/o beni di valore equivalente; 7) carenze nella gestione dei beni sequestrati nell’ottica di preservarne il valore fino alla confisca; 8) carenze nel dimostrare l’applicazione di sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione, compresa la formazione in materia di elusione delle sanzioni. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Myanmar/Birmania un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(16)

A febbraio 2020 il GAFI ha individuato il Nicaragua come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) comprensione globale insufficiente del rischio nazionale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 2) incapacità di avviare proattivamente una cooperazione internazionale a sostegno delle indagini in materia di riciclaggio, in particolare per individuare e tracciare i beni a fini di confisca e rimpatrio; 3) carenze nell’esercizio di un’efficace vigilanza basata sul rischio; 4) mancanza di misure adeguate volte a prevenire l’abuso di persone giuridiche e istituti giuridici per scopi criminosi e incapacità di garantire la disponibilità tempestiva di informazioni precise e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Nicaragua un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(17)

A giugno 2019 il GAFI ha individuato Panama come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) comprensione limitata del rischio nazionale e settoriale di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e conseguenti lacune nel convogliare le informazioni pertinenti verso le politiche nazionali al fine di attenuare i rischi individuati; 2) lacune nell’identificazione proattiva dei prestatori di servizi di rimessa di denaro che operano senza licenza, nell’applicazione di una metodologia basata sul rischio per la vigilanza su determinate imprese e professioni non finanziarie e nell’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni in materia di AML/CFT; 3) mancanza di un’adeguata verifica e aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati; mancanza un meccanismo efficace per monitorare le attività dei soggetti offshore; carenze nella valutazione dei rischi di abuso esistenti in relazione alle persone giuridiche e agli istituti giuridici volta a definire e attuare misure specifiche per evitare abusi del ruolo di azionisti fiduciari e amministratori; lacune nel garantire un pronto accesso a informazioni sufficienti e precise sulla titolarità effettiva; 4) impiego inefficace degli strumenti della FIU per le indagini sul riciclaggio; carenze in termini di capacità di investigare e perseguire i casi di riciclaggio che implicano reati fiscali commessi all’estero e di cooperare in modo costruttivo e pronto a livello internazionale in presenza di tali reati; capacità insoddisfacente di concentrare le indagini sul riciclaggio sui settori ad alto rischio individuati nella valutazione nazionale del rischio e nel rapporto di valutazione reciproca. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare Panama un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(18)

A ottobre 2019 il GAFI ha individuato lo Zimbabwe come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) comprensione insufficiente dei rischi fondamentali di riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra i portatori di interessi e mancata attuazione di una politica nazionale di AML/CFT basata sui rischi individuati; 2) mancata attuazione di una vigilanza sugli istituti finanziari e su determinate imprese e professioni non finanziarie basata sui rischi, anche in termini di sviluppo insufficiente delle capacità dell’autorità di vigilanza; 3) negli istituti finanziari e in determinate imprese e professioni non finanziarie, mancanza di adeguate misure di attenuazione dei rischi che comportino l’applicazione di sanzioni proporzionate e dissuasive in caso di violazione; 4) lacune nel quadro giuridico e nel meccanismo per la raccolta e la conservazione di informazioni precise e aggiornate sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici, nonché lacune nel garantire un pronto accesso delle autorità competenti a tali informazioni; 5) lacune nel quadro e nell’applicazione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare lo Zimbabwe un paese con carenze strategiche nel regime di AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(19)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, la valutazione della Commissione ha concluso che è opportuno considerare Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nel regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione, in base ai criteri di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. È rilevato il fatto che detti paesi hanno preso per iscritto impegni politici ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato piani d’azione con il GAFI.

(20)

È inoltre rilevato il fatto che il GAFI ha individuato l’Uganda come giurisdizione con carenze strategiche nel regime di AML/CFT, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d’azione con il GAFI a febbraio 2020. La Commissione ha valutato le ultime informazioni su tali carenze ricevute dal GAFI in questo contesto e altre informazioni d’interesse. Si annoverano fra le carenze: 1) assenza di una strategia nazionale in materia di AML/CFT; 2) lacune nell’avviare una cooperazione internazionale in linea con il profilo di rischio del paese; 3) mancato sviluppo e attuazione di una vigilanza sugli istituti finanziari e su determinate imprese e professioni non finanziarie basata sui rischi; 4) lacune nel garantire alle autorità competenti un pronto accesso a informazioni precise sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva delle entità giuridiche; 5) carenze nel dimostrare che le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie applicano il reato di riciclaggio in modo coerente con i rischi individuati; 6) incapacità di elaborare e attuare politiche e procedure atte a individuare, tracciare, sequestrare e confiscare i proventi e gli strumenti di reato; 7) incapacità di dimostrare che le autorità di contrasto svolgono indagini sul finanziamento del terrorismo e perseguono azioni penali commisurate al relativo profilo di rischio dell’Uganda; 8) carenze tecniche nel quadro giuridico finalizzato all’applicazione di sanzioni finanziarie per il finanziamento della proliferazione e lacune nell’applicazione di una metodologia di vigilanza basata sul rischio nel settore delle organizzazioni senza scopo di lucro, in modo da prevenire abusi finalizzati al finanziamento del terrorismo. L’Uganda ha inoltre preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato con il GAFI un piano d’azione. L’Uganda figura già nel regolamento delegato (UE) 2016/1675. È pertanto opportuno che lo status dell’Uganda e le misure attualmente applicate al paese restino invariati.

(21)

È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente dei paesi terzi e valuti gli sviluppi dei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti e l’efficacia del loro sistema di AML/CFT, al fine di aggiornare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(22)

La Commissione ha valutato, a fronte delle prescrizioni della direttiva (UE) 2015/849, i progressi compiuti nel colmare le carenze strategiche dei paesi di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che il GAFI ha depennato da luglio 2016. La Commissione ha concluso la valutazione dei progressi compiuti da Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

(23)

Il GAFI si è compiaciuto dei sensibili progressi compiuti da Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia nel migliorare il regime di AML/CFT e ha rilevato che questi paesi hanno instaurato il quadro giuridico e regolamentare atto ad assolvere gli impegni assunti nei rispettivi piani d’azione per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più detti paesi a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole dell’AML/CFT sul piano globale. Detti paesi continueranno a operare assieme ai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime di AML/CFT.

(24)

La Commissione ha valutato le informazioni relative ai progressi compiuti dai paesi terzi in questione nel colmare le carenze strategiche.

(25)

In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso che, stando alle informazioni disponibili, la Bosnia-Erzegovina e la Guyana non presentano attualmente carenze strategiche nel regime di AML/CFT. Tali paesi hanno adottato di recente una serie di misure di potenziamento del regime di AML/CFT, di cui la Commissione continuerà a monitorare l’effettiva attuazione. La Commissione valuterà la situazione di questi paesi quando si renderanno disponibili nuove fonti di informazione. È pertanto opportuno che la Bosnia-Erzegovina e la Guyana non siano considerate presentare carenze strategiche nel regime di AML/CFT.

(26)

In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha concluso parimenti che, stando alle informazioni disponibili, il regime di AML/CFT della Tunisia non presenta più carenze strategiche. La Tunisia ha potenziato l’efficacia del regime di AML/CFT, colmando le collegate carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nel piano d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. Le misure adottate sono sufficientemente complete e soddisfano i requisiti necessari per considerare colmate le carenze strategiche individuate ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(27)

In esito alla valutazione effettuata la Commissione ha inoltre concluso che l’Etiopia, la Repubblica democratica popolare del Laos e lo Sri Lanka hanno attuato misure per rimediare alle carenze strategiche individuate dal GAFI, che sono ormai colmate. In seguito all’attuazione di misure che concretizzano il piano d’azione concordato con il GAFI, tali paesi non costituiscono più una minaccia AML/CFT per il sistema finanziario internazionale. Tenuto conto della loro rilevanza per il sistema finanziario dell’Unione, la Commissione ritiene che i paesi non pongano più una minaccia significativa allo stesso. È pertanto opportuno che l’Etiopia, la Repubblica democratica popolare del Laos e lo Sri Lanka non siano più considerati presentare attualmente carenze strategiche nel regime di AML/CFT.

(28)

La Commissione si è impegnata, se del caso, a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi che figurano nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aiutarli a porre rimedio alle carenze strategiche individuate.

(29)

Tenuto conto delle circostanze eccezionali ed estremamente imprevedibili causate dalla pandemia di Covid-19, che ha un impatto globale e comporta rischi elevati di perturbazioni del corretto funzionamento tanto degli operatori economici quanto delle autorità competenti, è opportuno che la data di applicazione dell’articolo 2 per quanto riguarda l’aggiunta di paesi terzi sia fissata in modo da garantire il tempo necessario per la sua effettiva attuazione in questo frangente. In via eccezionale è pertanto opportuno che la data di applicazione dell’articolo 2 del presente regolamento sia successiva alla data di entrata in vigore.

Per i paesi terzi che dovrebbero essere depennati non sussistono particolari problemi di attuazione. È quindi ragionevole disporne il depennamento senza indebiti ritardi.

(30)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono soppresse le righe seguenti:

«2

Bosnia-Erzegovina

3

Guyana

5

Repubblica democratica popolare del Laos

10

Etiopia

11

Sri Lanka

13

Tunisia»

Articolo 2

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è sostituita dalla seguente:

«N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Bahamas

3

Barbados

4

Botswana

5

Cambogia

6

Ghana

7

Iraq

8

Giamaica

9

Maurizio

10

Mongolia

11

Myanmar/Birmania

12

Nicaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Siria

16

Trinidad e Tobago

17

Uganda

18

Vanuatu

19

Yemen

20

Zimbabwe»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).


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