EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0569

Regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/3014

GU L 87 del 31.3.2017, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/569/oj

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/122


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/569 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, decimo comma, e l'articolo 52, paragrafo 2, decimo comma,

considerando quanto segue:

(1)

In alcuni casi la sospensione o esclusione di uno strumento finanziario dalla negoziazione potrà conseguire l'obiettivo ricercato soltanto se saranno sospesi o esclusi dalla negoziazione anche i derivati dei tipi elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE relativi o riferiti a tale strumento finanziario.

(2)

Per stabilire in quali casi il nesso sia tale da rendere necessaria la sospensione o esclusione dei derivati relativi allo strumento finanziario, è opportuno prendere in considerazione la forza del nesso tra il derivato e lo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione. A tal fine è opportuno distinguere tra il derivato il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di un solo strumento finanziario sottostante e il derivato il cui prezzo o valore dipende da molteplici fattori di prezzo, ad esempio i derivati collegati a un indice o a un paniere di strumenti finanziari.

(3)

È opportuno considerare che l'impossibilità di attribuire correttamente un prezzo ai derivati relativi a uno strumento finanziario, la quale è causa del non regolare funzionamento del mercato, raggiunga il culmine quando il derivato è relativo o riferito a un solo strumento finanziario. La capacità dei partecipanti al mercato di determinare il prezzo corretto risulterebbe meno scalfita in caso di derivati relativi o riferiti ad un paniere di strumenti finanziari o a un indice di cui lo strumento finanziario sospeso costituisce solo una parte. Nel valutare l'obiettivo generale della sospensione o esclusione è quindi opportuno tener conto delle caratteristiche del nesso esistente tra il derivato e il sottostante.

(4)

È opportuno tener conto del fatto che il gestore deve garantire una negoziazione equa, ordinata ed efficiente sul mercato che gestisce. Al di là dell'ambito di applicazione del presente regolamento, il gestore del mercato dovrà valutare se la sospensione o esclusione dalla negoziazione dello strumento finanziario sottostante metta a repentaglio una negoziazione equa e ordinata del derivato nella sede di negoziazione che gestisce, eventualmente adottando misure adeguate quali la sospensione o l'esclusione di propria iniziativa dei derivati relativi allo strumento.

(5)

L'articolo 32, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere applicati uniformemente ai diversi tipi di sedi di negoziazione. Si tratta di disposizioni strettamente interconnesse, poiché precisano le sospensioni e esclusioni in diversi tipi di sedi di negoziazione. Per garantire un'applicazione uniforme di dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori d'interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione elaborate a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.

(6)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nesso tra il derivato relativo o riferito allo strumento finanziario sospeso o escluso dalla negoziazione e lo strumento finanziario originario

Il gestore di un mercato regolamentato e l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF) sospendono o escludono dalla negoziazione il derivato elencato all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE quando è relativo o riferito a un solo strumento finanziario e detto strumento finanziario è stato sospeso o escluso dalla negoziazione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top